Cos'è
Il commercio sulle aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc.,
- su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
L'attività può essere esercitata
- in forma itinerante (descritto in questa pagina);
oppure
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
Per esercitare l'attività è necessario presentare la domanda per l'autorizzazione di cui all' art. 21 comma 3 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere. Possono chiedere l'autorizzazione persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abillita:
- a svolgere l'attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, anche se muniti di ruote. È inoltre vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Nel Comune di Como la sosta non può superare le due ore;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Si possono vendere prodotti del settore alimentare, non alimentare, o di entrambi i settori, che vanno dichiarati.
Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
Chi possiede l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari può sia venderli che somministrarli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Chi vende o somministra alimenti e bevande deve preventivamente presentare anche la S.C.I.A. sanitaria all'A.T.S. - Azienda Territoriale Sanitaria dell'Insubria.
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” devono possedere i requisiti morali di cui:
- all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Requisiti professionali
In caso di vendita/somministrazione di prodotti del settore alimentare, il titolare, se impresa individuale, il legale rappresentante, se società, oppure, in alternativa, in entrambi i casi, l'eventuale persona preposta all'attività commerciale, devono possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 20 comma 6 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6.
Se il titolo professionale è stato conseguito all'estero, vedere Qualifiche professionali conseguite all'estero
Modalità di presentazione delle pratiche
Dal 15 febbraio 2016 le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti il commercio itinerante dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte. (Potrà essere trasmessa con modalità telematica tramite P.E.C. solo eventuale documentazione integrativa riferita a pratiche già inoltrate entro il 14 febbraio).
L' utente si deve prima registrare:
- con nome utente e password;
- o usando la C.N.S.- Carta Nazionale dei Servizi, la C.R.S.- Carta Regionale dei Servizi, o il dispositivo di firma digitale.
Accedi al SUAP del Comune di Como
Percorso interno per presentare la domanda: Commercio, turismo e servizi ►Commercio ►Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di Tipo B) ►.....
Percorso interno per presentare la S.C.I.A. sanitaria di notifica all''A.T.S. Azienda Territoriale Sanitaria (ex ASL), in caso di vendita di alimenti: Commercio, turismo e servizi ►Commercio ►Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di tipo B)►Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività (mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, adempimenti sanitari, ecc.)►Notifica di registrazione o aggiornamento dell'attività alimentare presso l'ASL competente ►..........
Quanto costa
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti, SOLO in caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, ogni volta che si presenta la S.C.I.A. sanitaria, tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.
Nota: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI
Carta di esercizio e Attestazione annuale
L’attività di commercio sulle aree pubbliche è soggetta anche:
- al rilascio di una Carta di Esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante;
- al possesso di una Attestazione annuale circa l’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti (art. 21 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6).
La compilazione della carta di esercizio e dell’Attestazione deve essere effettuata, a partire dal 4 giugno 2012, esclusivamente in modalità telematica, attraverso un servizio applicativo predisposto da Regione Lombardia all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) raggiungibile dal sito web http://www.muta.servizirl.it.
La Carta di Esercizio è compilata informaticamente dall’operatore ambulante o dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale ed è vidimata dal Comune o dai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni in essa indicate.
L'Attestazione (da allegare alla Carta di Esercizio) è compilata informaticamente, ogni anno, esclusivamente dalle associazioni di categoria o da uno dei comuni sede di posteggio.
Per maggiori informazioni vedasi il testo del Decreto del direttore generale 28 marzo 2012 - n. 2613 - “Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali per operatori su aree pubbliche e relative indicazioni operative”.
Informazioni
Collegamento al sito di Regione Lombardia Commercio su aree pubbliche: Carta di Esercizio e Attestazione annuale.