Cos'è
Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, dei veicoli dietro corrispettivo.
Possono essere locati i veicoli indicati nell’art.84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di noleggio senza conducente si presenta:
- al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa
- al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa.
Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della S.C.I.A. al Prefetto.
Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
I locali adibiti al rimessaggio dei veicoli devono essere in regola con le norme di Prevenzione Incendi.
La carta di circolazione dei veicoli deve riportare la corretta destinazione d’uso.
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività, nonchè i requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 113 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
Requisiti di idoneità dei locali
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- rispetto dei valori limite di immissione o emissione acustica;
- prevenzione incendi.
Modalità di presentazione delle pratiche
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.
L'utente si deve prima registrare:
QUANTO COSTA
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando vengono segnalate la sospensione, la ripresa, la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI.