Sportello Unico Attività Produttive e Sportello Unico Edilizia
A partire dal 12 marzo 2024 la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni relative a tutte le attività afferenti all’Edilizia e alle Attività Produttive, prestazioni di Servizi ed Eventi, compresa ogni ulteriore documentazione correlata, deve avvenire in modalità telematica attraverso il nuovo portale denominato Gismaster.
Gismaster costituisce l’unico punto di accesso riconosciuto allo Sportello Unico del Comune di Como per la trasmissione delle nuove pratiche, in sostituzione del portale di Impresainungiorno.
A partire dal 12 marzo 2024 le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e del DPR 380/2001 ed i relativi elaborati tecnici e allegati devono essere presentati esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico Telematico Integrato del Comune di Como, mediante una procedura guidata.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.
I soggetti che hanno presentato istanze e pratiche prima di tale data possono continuare a operare con le modalità precedenti fino alla chiusura del procedimento e possono continuare a consultare le pratiche inviate prima del 12 marzo 2024. Gli utenti continueranno, quindi, a vedere nella propria area di lavoro all’interno del portale Impresainungiorno tutte le pratiche, sia quelle già inviate che quelle in bozza.
Il seguente link va utilizzato per visionare o integrare fino al loro completamento le pratiche già presenti sul portale Impresainungiorno
https://www.impresainungiorno.gov.it/group/guest/scrivania-utente
Il seguente link va utilizzato per visionare, integrare e trasmettere le pratiche predisposte in bozza già presenti sul portale Impresainungiorno*
*(se compare una maschera di errore, selezionare dal menù la voce pratiche in bozza)
https://suap.impresainungiorno.gov.it/fnsuap/cmd/create?execution=e1s2
ACCEDI ALLO SPORTELLO UNICO TELEMATICO INTEGRATO DEL COMUNE DI COMO - SUAP
Cos'è
Per noleggio senza conducente di veicoli si intende l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente, per le proprie esigenze, dei veicoli dietro corrispettivo.
Possono essere locati i veicoli indicati nell’art.84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di noleggio senza conducente si presenta:
- al Comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa
- al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa.
Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della S.C.I.A. al Prefetto.
Il Prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
I locali adibiti al rimessaggio dei veicoli devono essere in regola con le norme di Prevenzione Incendi.
La carta di circolazione dei veicoli deve riportare la corretta destinazione d’uso.
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività, nonchè i requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 113 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
Requisiti di idoneità dei locali
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- rispetto dei valori limite di immissione o emissione acustica;
- prevenzione incendi.
QUANTO COSTA
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando vengono segnalate la sospensione, la ripresa, la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI.