Cos'è
Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
- il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale
- il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
Le licenze per lo svolgimento della attività di taxi sono rilasciate sulla base di un contingentamento regionale.
La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dal Comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o associata (cioè associazione o consorzio).
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell' articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività., nonchè i requisiti previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".
Requisiti professionali
Per svolgere l'attività è necessario essere iscritti all' "Albo conducenti dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 presso la Camera di Commercio territorialmente competente, che è articolato in:
- conducenti di autovetture
- conducenti di motocarrozzette
- conducenti di natanti
- conducenti di veicoli a trazione animale.
L'iscrizione avviene dopo un esame effettuato dall’apposita commissione regionale che accerta i requisiti soggettivi, di idoneità e di professionalità necessari per esercitare il servizio. La commissione verificherà, in particolare, la conoscenza geografica e toponomastica dell’interessato (Legge Regionale 14/07/2009, n. 11).
Patente di guida
Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) di tipo KB.
Modalità di presentazione delle pratiche
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.
L'utente si deve prima registrare:
- con nome utente e password;
- o usando la C.N.S.- Carta Nazionale dei Servizi, la C.R.S.- Carta Regionale dei Servizi, o il dispositivo di firma digitale.
Quanto costa
- Una marca da bollo da € 16.00 da applicare sulla domanda;
- Una marca da bollo da € 16,00 e un diritto di segreteria da € 0,52 da applicare sulla autorizzazione (vedere Come spedire una marca da bollo).
I controlli del Comune
Procedimento amministrativo.
Altre informazioni
Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.
Ruolo Conducenti e autoservizi pubblici.