La sanzione amministrativa pecuniaria
Il verbale di accertamento di violazione
Quando un agente di un organo di controllo (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri) accerta che un soggetto ha violato una norma di legge o di regolamento inerente le attività produttive, stila un verbale, nel quale è indicata la somma da pagare in relazione alla violazione. La somma da pagare si definisce sanzione amministrativa pecuniaria.
L'agente, se possibile, contesta immediatamente la violazione. Diversamente trasmette il verbale al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. Nel verbale sono indicati: l'importo della sanzione, le spese del procedimento, i tempi e le modalita’ di pagamento, l’ autorita’ alla quale presentare gli scritti difensivi.
Se il trasgressore decide di pagare entro 60 giorni dalla contestazione immediata oppure entro sessanta giorni da quando riceve il verbale, la somma dovuta è pari a un terzo del massimo della sanzione prevista oppure, se più favorevole, al doppio del minimo(pagamento in misura ridotta).
Se la sanzione non viene pagata entro il termine sopra indicato, l’organo di controllo ne dà comunicazione all’autorità competente (rapporto). Quest’ultima, esaminato il verbale, determina l’importo della sanzione e ne ordina il pagamento al trasgressore se ritiene fondato l’accertamento (ordinanza ingiunzione). In caso contrario, emette ordinanza di archiviazione degli atti.
La memoria difensiva
Se il trasgressore ritiene che il verbale gli è stato erogato ingiustamente, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, o dalla notificazione della violazione, può presentare "ricorso”, trasmettendo all' autorità indicata nel verbale (Sindaco, Prefetto o altre autorità) uno scritto difensivo nel quale può anche chiedere di essere sentito. In tal caso il trasgressore viene convocato dall' Autorità che, anche tramite un proprio delegato, ne ascolta le dichiarazioni. Le dichiarazioni rese vengono raccolte in un verbale.
Se l'autorità indicata nel verbale è il Sindaco, la memoria difensiva si trasmette:
- Al Dirigente del Settore Commercio
del Comune di Como
Sanzioni amministrative
Via Vittorio Emanuele II n. 97
22100 Como
oppure
- al seguente indirizzo email p.e.c. protocollo@comune.pec.como.it
(in quanto le competenze un tempo attribuite al Sindaco sono ora trasferite al Dirigente del Settore ai sensi della legge 267/2000)
Se il “ricorso” è accolto, il Comune emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Se il “ricorso” non è accolto, il Comune determina, con ordinanza ingiunzione di pagamento motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
Il ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione è possibile proporre ricorso davanti al giudice.
Normalmente il ricorso si presenta al Giudice di Pace di Como.
Il ricorso va presentato al Tribunale di Como solo per sanzioni di importo superiore a 15.493 euro, o se è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, ad esempio una confisca di merce.
Se il ricorso è accolto, l'ufficio del Comune emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Se il ricorso non è accolto ed il trasgressore si rifiuta di pagare, si procede alla riscossione coattiva, cioè quanto dovuto si iscrive a ruolo secondo le procedure previste per la riscossione delle imposte.
Modalità di pagamento a seguito di ordinanza ingiunzione
ll versamento avviene tramite la piattaforma PagoPA.
Pagamento rateale della sanzione
Il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione, la rateizzazione dell’importo dovuto, specificando il numero delle rate (da 3 a 30, di importo non inferiore a 15 euro).
La domanda di rateizzazione deve contenere la dimostrazione specifica dell’esistenza di una situazione di disagio economico, personale o del nucleo familiare cui l’interessato appartiene.
La domanda, in marca da bollo da € 16.00, si trasmette:
- Al Dirigente del Settore Commercio
del Comune di Como
Sanzioni amministrative
Via Vittorio Emanuele II n. 97
22100 Como
oppure
- al seguente indirizzo email p.e.c. protocollo@comune.pec.como.it
La sanzione amministrativa accessoria
Il verbale di sequestro della merce
Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la legge può prevedere una ulteriore sanzione, detta sanzione amministrativa accessoria. Se, per esempio, l'agente accerta che un soggetto sta vendendo merce in forma ambulante, in difformità alle disposizioni della legge regionale n. 6/2010, procede al sequestro della merce. Di tale sequestro viene stilato un verbale.
La confisca e la distruzione della merce sequestrata (art. 33, legge regionale n. 6/2010)
A seguito del sequestro, l'ufficio comunale competente emana il provvedimento di confisca entro 24 ore dal ricevimento del verbale. Le merci confiscate, se contraffatte o "fungibili" (intercambiabili, che possono essere sostituite con qualcosa di identico), devono essere distrutte entro 48 ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
Se non fungibili e non contraffatte, ed il trasgressore non è in grado di dimostrarne la provenienza, vengono custodite presso la depositeria comunale, o altro magazzino allo scopo autorizzato, e dell’ atto di deposito è dato immediato avviso nell’ Albo Pretorio del comune. Qualora entro 30 giorni da tale pubblicazione i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita tramite asta pubblica.
I generi alimentari confiscati, se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, devono essere donati in beneficenza.
Opposizione al sequestro della merce.
L' interessato può proporre opposizione al sequestro, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente. Le merci sono restituite se l’interessato dimostra che la vendita e l’occupazione erano oggetto, rispettivamente, di "autorizzazione" o "s.c.i.a." e di concessione.
Se entro 10 giorni dalla proposizione dell’opposizione, il Dirigente del Settore non emette alcuna ordinanza, l'opposizione si intende accolta.
Quando l'opposizione è accolta l'ufficio del comune dispone con ordinanza la restituzione della merce.
Quando l'opposizione non è accolta le merci vengono confiscate.
Ricorso al tribunale
Entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di confisca è possibile proporre ricorso davanti al Tribunale di Como.