Accesso ai documenti amministrativi

Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi è il diritto di chi abbia un interesse collegato ad un documento amministrativo di prenderne visione o estrarne copia.

 

Quali sono le finalità

Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi è principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza. E' riconosciuto in quanto sia strumentale all' esercizio di un altro o di altri diritto/i riconosciuto/i dall'ordinamento giuridico.

 

Chi può presentare l'istanza

L'istanza può essere presentata dai "soggetti interessati". "Interessati" sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; poiché l'istanza richiede la prova di un interesse specifico connesso al documento, necessita di adeguata motivazione.

 

Cosa si può chiedere

L'istanza è volta a chiedere la visione o la copia semplice o autenticata di documenti amministrativi materialmente detenuti da una Pubblica amministrazione.

 

Quanto costa

La visione dei documenti è gratuita.

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione su supporti materiali (carta o cd) confermato o adeguato annualmente dal Comune con Deliberazione di Giunta allegata al Bilancio di Previsione. La trasmissione telematica e la copia di files digitali su supporto fornito dal richiedente (cd o dispositivo USB) sono esenti da rimborso.

Il costo di riproduzione per l'anno corrente è quantificato (D.G.C. N. 1/2016) in euro:

A4 bianco e nero: 0,25 ;

A3 bianco e nero: 0,30;

A4 a colori: 0,40;

A3 a colori: 0,70;

L’importo è raddoppiato in caso di stampa fronte-retro.

CD 3,10

Per le copie conformi all’originale è necessaria, la marca da bollo di € 16,00, salvi i casi di esenzione (D.P.R. 642/1972 e D.L. 43/2013 convertito il L. 71/2013). Se il documento è composto da più pagine (facciate), la marca da bollo deve essere apposta ogni 4 pagine.

Potranno essere applicati diritti di ricerca e visura, nella misura di euro 5 a pratica (D.C.C. 6/2015), qualora il documento richiesto non sia immediatamente disponibile.

Su richiesta dell’istante, le copie saranno spedite per posta, previo versamento dei costi di riproduzione, delle spese di spedizione ed eventualmente della marca da bollo, tramite bollettino, su Conto Corrente Postale n. 12946224 intestato a “Comune di Como-Servizio di tesoreria”, con indicazione nella causale “Pagamento di copie e rimborso spese di spedizione”.

 

Come si presenta l'istanza

L'istanza deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Fermo restando che il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, è preferibile che l’istanza sia presentata formalmente, al fine, da un lato, di consentire all’Amministrazione la necessaria valutazione circa l’interesse manifestato e l’eventuale esistenza di contro interessati all’accesso, dall’altro a garanzia del richiedente che ha così prova certa della presentazione dell’istanza e della data di presentazione della stessa.

L'istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 65, c. 1, lett. cbis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione

  • a mani al Protocollo generale - front office
  • tramite PEC al seguente indirizzo:
  • tramite fax al numero: 031/252292
  • tramite servizio postale all’indirizzo: via Vittorio Emanuele II 97 22100 Como

La domanda se presentata da soggetto delegato deve essere corredata, ove occorra, dalla documentazione comprovante i poteri rappresentativi ovvero dalla lettera di procura ovvero dalla delega in carta semplice sottoscritta e corredata dalla fotocopia della carta d’identità del delegante.

 

Qual è l'organo comunale responsabile a decidere sull'istanza

La decisione spetta al Dirigente ovvero al diverso Responsabile del Procedimento del Settore competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

 

Quali limiti incontra il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto è escluso laddove la Legge prevede espressamente dei casi di segreto e divieti di divulgazione (art. 24, c. 1 della L. 241/1990 e altre specifiche norme di settore); il diritto può essere escluso qualora, a seguito di valutazione operata dal responsabile del procedimento risulti che la conoscenza del documento possa pregiudicare altri interessi pubblici o privati protetti dall’ordinamento.

In ogni caso il diritto d’accesso non può essere negato qualora sia sufficiente per la tutela dei confliggenti interessi, differirlo nel tempo ovvero consentirlo secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

 

Chi è il contro interessato

Sono contro interessati tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

 

Entro quanto tempo e come l'istanza deve essere riscontrata

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al contro interessato.L'atto di accoglimento contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

 

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso, di differimento o di diniego implicito per decorrenza dei termini di 30 gg. senza che l’Ente abbia dato riposta, il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico istituito presso la Provincia di Como e al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Lombardia, Sezione di Milano) ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

 

Come può tutelarsi il contro interessato

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del contro interessato, quest'ultimo può presentare ricorso al Difensore Civico istituito presso la Provincia di Como o al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Lombardia, Sezione di Milano)

Ultimo aggiornamento: Fri Jan 26 08:40:26 CET 2024

Normativa e allegati

Artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e D.p.r. 184/2006

Regolamento comunale sulle modalità di accesso ai documenti amministrativi

Istanza di accesso ai documenti amministrativi

Per l'accesso ai documenti amministrativi del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e Suap consulta la pagina dedicata
Ultimo aggiornamento: Fri Sep 03 07:42:03 CEST 2021

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