***MODALITÀ OPERATIVE TEMPORANEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE***
Cos'è
Le richieste di cittadinanza per matrimonio, residenza o adozione si presentano online sul sito web del Ministero dell'Interno.
Per matrimonio ai sensi dell’art. 5 Legge n. 91 del 05 febbraio 1992
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare la cittadinanza se dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se risiede all'estero, i termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento della adozione del decreto ministeriale, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
Per residenza ai sensi dell’art. 9 Legge n. 91 del 05 febbraio 1992
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente da almeno tre anni (art. 9 c. 1, lett. a);
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, successivamente all'adozione (art. 9 c. 1, lett. b);
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
allo straniero, cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica (art.9, c.1, lett.d);
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica (art.9, c.1, lett. e);
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (art.9, c.1, lett. f).
Per matrimonio ai sensi dell’art. 5 Legge n. 91 del 05 febbraio 1992
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare la cittadinanza se dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se risiede all'estero, i termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento della adozione del decreto ministeriale, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
Per residenza ai sensi dell’art. 9 Legge n. 91 del 05 febbraio 1992
Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente da almeno tre anni (art. 9 c. 1, lett. a);
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni, successivamente all'adozione (art. 9 c. 1, lett. b);
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
allo straniero, cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica (art.9, c.1, lett.d);
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica (art.9, c.1, lett. e);
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (art.9, c.1, lett. f).
Altri casi
- Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza (art. 4, comma 2, Legge 91/92);
- il cittadino straniero, diretto discendente di cittadino italiano emigrato all’estero, che non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, può, se residente in Italia, presentare istanza all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai sensi della Circolare n. K28.1 del 08/04/1991.
Con La Legge n. 94/2009 e aggiornata con il D.L. n. 113/2018, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari ad € 250.
Normativa
Legge n. 91/1992 - Norme sulla cittadinanza
Legge 94/2009 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
Ultimo aggiornamento: 10 November 2022