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Ultimo aggiornamento: 04 June 2020
Dal 1 gennaio 2020 l’IMU (imposta municipale propria) è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Invece, per gli anni dal 2012 al 2019, l’IMU era disciplinata dall’art. 13 del DL. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), convertito nella Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), in quanto compatibili, ed in via integrativa dalle disposizioni richiamate del D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina dell’ICI.
L'IMU è in vigore dal 1 gennaio 2012.
In base a quanto previsto dall'art.177 del DL n.34/2020 (decreto Rilancio), convertito dalla legge n.77/2020 e dall'art. 78 del DL n. 104/2020 (decreto Agosto), convertito dalla legge n. 104/2020, per l'anno 2020 non è dovuta la prima e la seconda rata dell'IMU relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari lacuali (…);
- immobili degli alberghi di categoria D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per poter beneficiare di questa esenzione IMU, l'attività deve essere svolta in forma imprenditoriale, ossia professionalmente, attraverso un'organizzazione specifica ed una posizione IVA coerente.
In base a quanto previsto dall'art.5 del DL n.149/2020 (decreto Ristori-bis), per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato n. 2 del decreto, a condizione che i relativi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 1, comma 2, del DL n. 154/2020 (decreto Ristori-ter) ha aggiunto all'allegato 2 del decreto Ristori bis un ulteriore codice ATECO.
A partire dal giorno 25 maggio 2020 viene riattivato lo Sportello IMU, ossia il servizio di ricezione del pubblico al fine di poter fornire informazioni ai contribuenti e consentire i previsti adempimenti in materia di imposta municipale propria.
Per limitare l’accesso di pubblico, evitando pericolosi assembramenti, tale Sportello sarà accessibile solo previo appuntamento, che può essere fissato
Queste nuove modalità operative sono previste nel rispetto delle prescrizioni indicate dal DPCM 8 marzo 2020, dal DL n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dal DL n. 34 del 19/05/2020, volte a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.
È comunque, preferibile che, in alternativa allo Sportello, gli interessati contattino l’Ufficio IMU, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ufficio.ici-imu@comune.como.it, utilizzabile anche per l’invio di dichiarazioni IMU, istanze e documenti (allegando copia in PDF di un documento d’identità).
Inoltre, è sempre possibile utilizzare la “posta ordinaria” per l’invio di dichiarazioni IMU, di documenti e di richieste di ogni genere
Lo Sportello IMU sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Settore Entrate Tributarie, al 2° piano della sede Municipale, in via Vittorio Emanuele II 97, per:
Gli interessati sono invitati a presentarsi con i documenti e le informazioni necessarie (ad esempio, dati catastali dell’immobile, ricevute dei pagamenti effettuati, contratti di compravendita, ecc.); si suggerisce, in particolare, di non consegnare gli originali dei documenti posseduti,perché il personale dello Sportello non può effettuare copia degli stessi, ma solo rilasciare una ricevuta attestante la loro presentazione.
Eventuali posizioni complesse che non risultassero gestibili allo Sportello, verranno trattate in un secondo momento dal personale dell’Ufficio IMU che avrà cura di contattare gli interessati, utilizzando i recapiti da questi ultimi resi disponibili.
Dopo aver scelto il mese, il giorno (che non potrà essere quello corrente) e l’orario disponibile, si potrà procedere alla prenotazione cliccando su “Prenota”. Successivamente occorrerà inserire una serie di dati personali ed un proprio indirizzo mail, risultante valido, al quale verrà inviata una mail di conferma della prenotazione che conterrà il codice prenotazione da presentare il giorno dell’appuntamento.
L’IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili ecc) oppure da chi, su un’immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.
Non devono, invece, pagare l’IMU:
I TERRENI AGRICOLI
Fino all'anno d'imposta 2013 sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Como è considerato parzialmente montano (circolare MF n° 9 del 14.06.1993).
Per gli anni 2014 e 2015 sono soggetti al pagamento dell'IMU con le modalità di seguito specificate: ISTRUZIONI PER IMU SU TERRENI AGRICOLI.
A partire dall'anno di imposta 2016 i terreni agricoli siti nel Comune di Como sono di nuovo esenti dall'IMU.
I FABBRICATI RURALI ad uso strumentale sono esclusi dall'IMU ai sensi dell'art 1 comma 708 legge n°147 del 2013 per gli anni dal 2014 al 2019. Tali fabbricati, a partire dal 2020 non sono soggetti ad IMU in quanto la relativa aliquota è stata azzerata (art. 1, comma 750, legge n. 160/2019).
La base imponibile dell’IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Il moltiplicatore per i fabbricati del gruppo "D" (esclusi i "D5") per il solo anno 2012 era 60.
Le aliquote IMU 2020 approvate mediante delibera consiliare n. 11 del 3/02/20 sono definitive e non più modificabili.
Pertanto, tali aliquote possono essere applicate anche se non sono state ancora pubblicate sul Sito del MEF, tenuto conto che i commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies, aggiunti dall'art. 1 della legge n. 159 del 27/11/2020 di conversione del DL n. 125 del 7/10/2020, hanno previsto che la data per la pubblicazione delle aliquote IMU 2020 sul Sito del MEF, prevista originariamente per il 28 ottobre 2020, è stata differita al 31 gennaio 2021.
Si evidenzia che le uniche variazioni di aliquota del corrente anno 2020, rispetto a quelle del 2012 già pubblicate sul Sito del MEF, risultano essere quelle delle abitazioni principali di lusso (passate dall'aliquota dello 0,40% allo 0,60%), dei beni merce delle imprese (passati dall'esenzione all'aliquota dello 0,15%) e degli immobili D5 (passati da un'aliquota dello 0,96% all'1,06%).
In presenza di queste tipologie di immobili - con aliquota variata ma non ancora pubblicata sul Sito del MEF - è possibile pagare il saldo IMU 2020:
L'IMU deve essere pagato entro i seguenti termini:
Per l'IMU 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote ufficiali dell'anno 2020.
Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, indicando i seguenti codici:
Codice Ente (Comune di Como) C933
Codici Tributo:
L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.
La dichiarazione IMU deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/10/2012, con le relative
istruzioni, oppure utilizzando analogo modello eventualmente predisposto dall'Ufficio Tributi.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro i seguenti termini.
Restano, comunque, valide le dichiarazioni degli anni precedenti già presentate ai fini ICI/IMU.
Si elencano i principali casi per i quali deve essere assolto l’obbligo dichiarativo:
COMODATO
L’art. 1, comma 10, lett. b,della legge n. 208/2015, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che siano presenti tutti i seguenti “tassativi” requisiti:
In presenza di tutti requisiti sopra elencati, è possibile applicare l’agevolazione a decorrere dalla data di efficacia dei contratti di comodato.
L’aliquota applicabile a tali immobili (la cui base imponibile è ridotta al 50%) è quella ordinaria stabilita dal Comune di Como, ossia l’aliquota IMU del 9,6 per mille. Pertanto, l’effetto pratico sarà quello di beneficiare di un dimezzamento dell’imposta (in sostanza è come se, per tali fattispecie, l’aliquota fosse stata ridotta al 4,8 per mille).
La materia dal 2016 è interamente disciplinata dalla normativa nazionale, con conseguente inefficacia delle disposizioni regolamentari adottate, in materia, dai singoli Comuni negli anni precedenti. Per eventuali approfondimenti, è possibile consultare la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/12016.
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
L’art. 1, commi 53 e 54,della legge n. 208/2015, ha previsto per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione del 25% di IMU e TASI (ovvero il pagamento in misura pari al 75%).
L’agevolazione si applica:
Per usufruire dell’agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2017 se la riduzione è applicata nel 2016) in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione.
ALTRE AGEVOLAZIONI
L’IMU è ridotta al 50% per:
Se tali immobili appartengono alla categoria catastale D, il versamento risultante dall’a pplicazione della predetta aliquota ridotta è interamente destinato allo Stato (cod. 3925).
L’aliquota ridotta del 7,6 per mille è, in ogni caso, esclusa per gli immobili che siano concessi in uso a terzi (ad esempio mediante affitto), anche per una minima parte dell’anno, i quali restano soggetti all’aliquota ordinaria del 9,6 per mille (di cui, se trattasi di fabbricati di categoria D, il 7,6 per mille destinato allo Stato ed il 2,00 per mille al Comune).
Invece, i fabbricati della categoria catastale D5 (destinati alla attività delle banche e delle assicurazioni) e gli immobili adibiti a supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500, sono assoggettati ad un’aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille (7,6 per mille destinato allo Stato e 3,00 per mille al Comune).
L’IMU non è dovuta per gli immobili di proprietà delle ONLUS, limitatamente alla quota di imposta spettante al Comune (come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera j, del Regolamento IMU), mentre è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato qualora si tratti di immobili di categoria catastale "D" (per i quali deve essere applicata l’aliquota standard dello 0,76%, come previsto dall’art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 24/12/2012).
Gli immobili delle ONLUS sono, comunque, totalmente esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. I, del DLGS 504/92, qualora siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dalla ONLUS proprietaria (così come da altri soggetti senza scopo di lucro) per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive.
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eseguono il versamento IMU cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comune diversi (circolare MEF n. 3DF/2012).
Se il pagamento dall’estero non può essere effettuato mediante il modello F24 perché non si dispone di un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario Italiano, il pagamento può essere effettuato mediante vaglia postale internazionale ordinario, vaglia internazionale di versamento in c/c e bonifico bancario, tenendo presente che l’accredito:
Come causale dovrà essere riportato il codice fiscale, la sigla IMU, il nome del Comune ove è ubicato l’immobile, il codice tributo di riferimento, l’anno di riferimento e l’indicazione “ acconto” o “saldo”.
È necessario che tali pagamenti con vaglia o bonifico siano accompagnati da un'apposita comunicazione da inviare all'Ufficio IMU del Comune di Como in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100 Como.