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Ultimo aggiornamento: 11 May 2022
Dal 1 gennaio 2020 l’IMU (imposta municipale propria) è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
Invece, per gli anni dal 2012 al 2019, l’IMU era disciplinata dall’art. 13 del DL. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), convertito nella Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), in quanto compatibili, ed in via integrativa dalle disposizioni richiamate del D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina dell’ICI.
L'IMU è in vigore dal 1 gennaio 2012.
IMU 2020
L’art.177 del DL n.34/2020 (decreto Rilancio), convertito dalla legge n.77/2020 e dall'art. 78 del DL n. 104/2020 (decreto Agosto), convertito dalla legge n. 104/2020, hanno disposto cheper l'anno 2020 non è dovuta la prima e la seconda rata dell'IMU relativa a:
L’art.5 del DL n.149/2020 (decreto Ristori-bis) ha, inoltre, previsto che, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato n. 2 del decreto, a condizione che i relativi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 1, comma 2, del DL n. 154/2020 (decreto Ristori-ter) ha aggiunto all'allegato 2 del decreto Ristori bis un ulteriore codice ATECO.
Sia il DL 149/2020, sia il DL n. 154/2020, sono stati abrogati dall’art. 1 delle legge n.176 del 18/12/2020, ma sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.
IMU 2021
Continuano ad essere esenti anche nel 2021 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate, come previsto dall’art. 78, comma 1, lettera d) e comma 3 del DL. n.104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020.
L’art. 1, comma 599, della legge n.178/2020, ha esonerato dalla prima rata dell’IMU 2021 determinati immobili destinati ad attività turistico-recettive, ovvero:
Per gli immobili di cui alle lettere b) e d), l’esenzione è condizionata al fatto che il soggetto passivo sia anche gestore dell’attività esercitata negli stessi. La gestione deve essere svolta in modo professionale, attraverso un'organizzazione specifica ed una propria posizione IVA.
L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito dalla legge n. 69/2021, ha disposto l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali sussistano le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo DL n. 41/2021, ossia le condizioni previste dall’art. 1, commi da 1 a 4, del decreto.
Tale esenzione si applica solo agli immobili nei quali i relativi soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
I soggetti potenzialmente beneficiari dell’esenzione sono i titolari di partita IVA, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario.
Si tratta di coloro che esercitano, per professione abituale, le attività commerciali previste dall’art. 2195 del codice civile o attività artistiche o professionali. Sono, inoltre, compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, ovvero che esercitano le attività previste dall’art. 32 del Tuir e che rientrano nei limiti ivi previsti.
Tali soggetti, per poter beneficiare dell’esenzione, devono aver avuto una riduzione di almeno il 30% del fatturato (corrispettivi) medio mensile del 2020, rispetto al medesimo dato del 2019.
Sono, in ogni caso, esclusi i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.
Per ulteriori dettagli deve essere consultata la disposizione normativa.
DICHIARAZIONE IMU
I soggetti che beneficiano delle agevolazioni IMU previste dalla sopra indicata normativa emergenziale - volta a fronteggiare gli effetti della diffusione del virus Covid-19 sull’economia -, devono presentare all’Ufficio IMU del Comune di Como (anche a mezzo mail all’indirizzo ufficio.ici-imu@comune.como.it) apposita dichiarazione di variazione IMU indicando gli immobili per i quali beneficiano dell’esenzione IMU e specificando, nelle note del modello della dichiarazione, il motivo ed i relativi riferimenti normativi.
Le agevolazioni applicate all’IMU 2020 devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno 2021.
Le agevolazioni applicate all’IMU 2021 devono, invece, essere dichiarate entro il termine del 30 giugno 2022.
A partire dal giorno 25 maggio 2020 viene riattivato lo Sportello IMU, ossia il servizio di ricezione del pubblico al fine di poter fornire informazioni ai contribuenti e consentire i previsti adempimenti in materia di imposta municipale propria.
Per limitare l’accesso di pubblico, evitando pericolosi assembramenti, tale Sportello sarà accessibile solo previo appuntamento, che può essere fissato
Queste nuove modalità operative sono previste nel rispetto delle prescrizioni indicate dal DPCM 8 marzo 2020, dal DL n. 18 del 17/03/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dal DL n. 34 del 19/05/2020, volte a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.
È comunque, preferibile che, in alternativa allo Sportello, gli interessati contattino l’Ufficio IMU, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica ufficio.ici-imu@comune.como.it, utilizzabile anche per l’invio di dichiarazioni IMU, istanze e documenti (allegando copia in PDF di un documento d’identità).
Inoltre, è sempre possibile utilizzare la “posta ordinaria” per l’invio di dichiarazioni IMU, di documenti e di richieste di ogni genere
Lo Sportello IMU sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Settore Entrate Tributarie, al 2° piano della sede Municipale, in via Vittorio Emanuele II 97, per:
Gli interessati sono invitati a presentarsi con i documenti e le informazioni necessarie (ad esempio, dati catastali dell’immobile, ricevute dei pagamenti effettuati, contratti di compravendita, ecc.); si suggerisce, in particolare, di non consegnare gli originali dei documenti posseduti,perché il personale dello Sportello non può effettuare copia degli stessi, ma solo rilasciare una ricevuta attestante la loro presentazione.
Eventuali posizioni complesse che non risultassero gestibili allo Sportello, verranno trattate in un secondo momento dal personale dell’Ufficio IMU che avrà cura di contattare gli interessati, utilizzando i recapiti da questi ultimi resi disponibili.
Dopo aver scelto il mese, il giorno (che non potrà essere quello corrente) e l’orario disponibile, si potrà procedere alla prenotazione cliccando su “Prenota”. Successivamente occorrerà inserire una serie di dati personali ed un proprio indirizzo mail, risultante valido, al quale verrà inviata una mail di conferma della prenotazione che conterrà il codice prenotazione da presentare il giorno dell’appuntamento.
L’IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili ecc) oppure da chi, su un’immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.
Non devono, invece, pagare l’IMU:
I TERRENI AGRICOLI
Fino all'anno d'imposta 2013 sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Como è considerato parzialmente montano (circolare MF n° 9 del 14.06.1993).
Per gli anni 2014 e 2015 sono soggetti al pagamento dell'IMU con le modalità di seguito specificate: ISTRUZIONI PER IMU SU TERRENI AGRICOLI.
A partire dall'anno di imposta 2016 i terreni agricoli siti nel Comune di Como sono di nuovo esenti dall'IMU.
I FABBRICATI RURALI ad uso strumentale sono esclusi dall'IMU ai sensi dell'art 1 comma 708 legge n°147 del 2013 per gli anni dal 2014 al 2019. Tali fabbricati, a partire dal 2020 non sono soggetti ad IMU in quanto la relativa aliquota è stata azzerata (art. 1, comma 750, legge n. 160/2019).
La base imponibile dell’IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Il moltiplicatore per i fabbricati del gruppo "D" (esclusi i "D5") per il solo anno 2012 era 60.
L'IMU deve essere pagato entro i seguenti termini:
Per l'IMU 2020 la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote ufficiali dell'anno 2020.
Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, indicando i seguenti codici:
Codice Ente (Comune di Como) C933
Codici Tributo:
L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.
La dichiarazione IMU deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/10/2012, con le relative
istruzioni, oppure utilizzando analogo modello eventualmente predisposto dall'Ufficio Tributi.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro i seguenti termini.
Restano, comunque, valide le dichiarazioni degli anni precedenti già presentate ai fini ICI/IMU.
Si elencano i principali casi per i quali deve essere assolto l’obbligo dichiarativo:
COMODATO
L’art. 1, comma 10, lett. b,della legge n. 208/2015, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che siano presenti tutti i seguenti “tassativi” requisiti:
In presenza di tutti requisiti sopra elencati, è possibile applicare l’agevolazione a decorrere dalla data di efficacia dei contratti di comodato.
L’aliquota applicabile a tali immobili (la cui base imponibile è ridotta al 50%) è quella ordinaria stabilita dal Comune di Como, ossia l’aliquota IMU del 9,6 per mille. Pertanto, l’effetto pratico sarà quello di beneficiare di un dimezzamento dell’imposta (in sostanza è come se, per tali fattispecie, l’aliquota fosse stata ridotta al 4,8 per mille).
La materia dal 2016 è interamente disciplinata dalla normativa nazionale, con conseguente inefficacia delle disposizioni regolamentari adottate, in materia, dai singoli Comuni negli anni precedenti. Per eventuali approfondimenti, è possibile consultare la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/12016.
LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO
L’art. 1, commi 53 e 54,della legge n. 208/2015, ha previsto per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione del 25% di IMU e TASI (ovvero il pagamento in misura pari al 75%).
L’agevolazione si applica:
Per usufruire dell’agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno 2017 se la riduzione è applicata nel 2016) in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione.
ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO
Fino all’anno d’imposta 2019 l’IMU non è dovuta per gli immobili di proprietà delle ONLUS, limitatamente alla quota di imposta spettante al Comune (come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera j, del Regolamento IUC), mentre è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato qualora si tratti di immobili di categoria catastale "D" (per i quali deve essere applicata l’aliquota standard dello 0,76%, come previsto dall’art. 1, comma 380, lett. f), della legge n. 228 del 24/12/2012).
Gli immobili delle ONLUS sono, comunque, totalmente esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. I, del DLGS 504/92, qualora siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dalla ONLUS proprietaria (così come da altri soggetti senza scopo di lucro) per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive.
Dall’anno d’imposta 2020, con l’approvazione del nuovo regolamento IMU – mediante deliberazione consiliare n. 44 del 23/09/2020 – non è stata più prevista la predetta esenzione IMU di natura “soggettiva”, ovvero legata alla qualifica di ONLUS del soggetto proprietario.
Pertanto, dal 01-01-2020 alle ONLUS si applica la normativa nazionale dell’IMU, ovvero l’art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019 che per gli enti no-profit limita l’esenzione IMU agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti medesimi destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dall’art. 5, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e sportive, nonché alle attività di cui all’art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985, ovvero alle attività di religione, di formazione dei religiosi, alle attività rivolte a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana).
Per gli immobili degli enti no-profit con utilizzazione mista, ovvero in parte con modalità commerciali ed in parte con modalità non commerciali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica contenuta nel decreto del MEF n. 200 del 19/11/2012.
Gli enti no-profit devono presentare ogni anno, con modalità telematiche, una specifica dichiarazione IMU/ENC (il cui modello è stato approvato con decreto del MEF del 26/06/2014) nella quale devono essere indicati gli immobili aventi i requisiti per beneficiare dell’esenzione IMU, come previsto dall’art. 1, comma 770, della legge n. 160/2020.
ALTRE AGEVOLAZIONI
L’IMU è ridotta al 50% per:
Se tali immobili appartengono alla categoria catastale D, il versamento risultante dall’a pplicazione della predetta aliquota ridotta è interamente destinato allo Stato (cod. 3925).
L’aliquota ridotta del 7,6 per mille è, in ogni caso, esclusa per gli immobili che siano concessi in uso a terzi (ad esempio mediante affitto), anche per una minima parte dell’anno, i quali restano soggetti all’aliquota ordinaria del 9,6 per mille (di cui, se trattasi di fabbricati di categoria D, il 7,6 per mille destinato allo Stato ed il 2,00 per mille al Comune).
Invece, i fabbricati della categoria catastale D5 (destinati alla attività delle banche e delle assicurazioni) e gli immobili adibiti a supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500, sono assoggettati ad un’aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille (7,6 per mille destinato allo Stato e 3,00 per mille al Comune).
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eseguono il versamento IMU cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comune diversi (circolare MEF n. 3DF/2012).
Se il pagamento dall’estero non può essere effettuato mediante il modello F24 perché non si dispone di un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario Italiano, il pagamento può essere effettuato mediante vaglia postale internazionale ordinario, vaglia internazionale di versamento in c/c e bonifico bancario, tenendo presente che l’accredito:
Come causale dovrà essere riportato il codice fiscale, la sigla IMU, il nome del Comune ove è ubicato l’immobile, il codice tributo di riferimento, l’anno di riferimento e l’indicazione “ acconto” o “saldo”.
È necessario che tali pagamenti con vaglia o bonifico siano accompagnati da un'apposita comunicazione da inviare all'Ufficio IMU del Comune di Como in Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100 Como.