Regione Lombardia

A chi è rivolto

A tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), che abbiano la proprietà o un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie su un immobile (fabbricato, terreno agricolo o area edificabile) presente nel territorio del Comune di Como, nonché ai soggetti utilizzatori di immobili concessi in locazione finanziaria ed ai titolari di immobili in concessione demaniale.

Descrizione

L’IMU è l’imposta che dal 1° gennaio 2012 si applica sugli immobili (fabbricati ed aree edificabili) presenti sul territorio di ciascun Comune.
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nonché dal Regolamento del Comune di Como per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 23/09/2020. 
Dal 2012 al 2019, l’IMU era disciplinata dall’art. 13 del DL. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), convertito nella Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), dall’art. 1, commi da 684 a 728, della legge n. 147/2013 (“legge di stabilità 2014”) e, in via integrativa, dalle disposizioni richiamate del D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina dell’ICI.

L’IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili, ecc.) oppure da chi, su un’immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.
Non devono, invece, pagare l’IMU:

  • i titolari di “abitazioni principali” diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ossia diverse da quelle di lusso), e le relative pertinenze (le abitazioni principali sono quelle ove il titolare ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale);
  • gli inquilini/locatari/conduttori/affittuari, ovvero i soggetti che hanno la semplice "detenzione" di immobili in forza di contratti di locazione o di affitto.

I terreni agricoli sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Como è considerato come ricadente in area montana o di collina (art. 1, comma 758, lett. d, Legge n. 160/2019, art. 15 Legge n. 984/1977 e Circolare Finanze n. 9 del 14.06.1993).

I fabbricati rurali ad uso strumentale non sono soggetti ad IMU in quanto la relativa aliquota è stata azzerata dal Comune di Como (art. 1, comma 750, legge n. 160/2019).

Come fare

Pagamento IMU

Il versamento IMU può essere effettuato presso gli sportelli delle Banche e delle Poste o mediante i servizi di home-banking, utilizzando il Modello F24, sul quale devono essere indicati i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento ed i seguenti codici:
Codice Ente (Comune di Como): C933
Codici Tributo:

  • abitazione principale e pertinenza (A/1, A/8 e A/9) = cod. 3912
  • altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
  • immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
  • immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
  • IMU "beni merce" dell'impresa costruttrice = cod. 3939
  • aree fabbricabili = cod. 3916.

Cosa serve

Dichiarazione IMU

La  dichiarazione IMU  deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/04/2024, con le relative  istruzioni, oppure utilizzando analogo modello predisposto dall'Ufficio Tributi.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019).

Quando è obbligatoria la dichiarazione

Si elencano i principali casi per i quali deve essere assolto l’obbligo dichiarativo al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste:

  • gli immobili che beneficiano di agevolazioni previste dalla normativa nazionale o dal Regolamento IMU del Comune di Como, incluse quelle riferite ad eventuali aliquote agevolate previste nel Prospetto IMU 2025;
  • l’abitazione principale dei coniugi che abbiano residenze distinte al fine di individuare quelle che possano usufruire delle previste agevolazioni;
  • l’abitazione principale del coniuge assegnatario per effetto di sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio (il coniuge assegnatario dell’abitazione è, infatti, solo ai fini IMU, titolare del diritto reale di abitazione, ovvero esente se ivi residente);
  • i fabbricati (diversi da Cat. D/8 con superficie superiore a 1499 mq e cat. D/5) posseduti per lo svolgimento di attività produttive o commerciali  a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, utilizzati direttamente dal soggetto passivo (e che pertanto non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo);
  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati inagibili o inabitabili, tenendo conto delle condizioni di degrado indicate nell’art. 8 del Regolamento IMU;
  • le aree edificabili;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 7 del Regolamento IMU – nella dichiarazione deve essere specificato l’istituto presso il quale il contribuente è stato ricoverato);
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e dimoranti;
  • gli immobili e i fabbricati di proprietà degli enti del terzo settore (utilizzando lo specifico modello di dichiarazione IMU ENC);
  • gli immobili in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;
  • gli immobili locati con canone concordato (ai sensi della legge 431/98 e del vigente accordo Territoriale per il Comune di Como).

Rimborso IMU

La domanda di rimborso dell’IMU erroneamente pagata o pagata in eccesso può essere presentata utilizzando il modulo predisposto.
Il rimborso IMU può essere chiesto entro il termine di decadenza di 5 anni dalla data del pagamento.

Dilazione di pagamento

Il pagamento rateizzato dell’IMU può essere chiesto entro il termine di 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento, utilizzando il modulo predisposto.
Il presupposto per chiedere una dilazione è la presenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica da dimostrare mediante idonea documentazione (attestazione ISEE, dichiarazione dei redditi, contratti di mutuo o di finanziamento, spese straordinarie sostenute, ecc.). Inoltre, il richiedente non deve avere precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse e relative a provvedimenti impositivi non pagati entro il previsto termine.

Riscossione coattiva – richiesta di discarico

La richiesta di discarico di importi IMU avviati in riscossione coattiva notificati mediante avviso di presa in carico da parte  notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferita a tributi del Comune di Como (IMU, TASI o TARI) non pagati, deve essere presentata all’Ufficio Tributi utilizzando il modulo predisposto ed allegando, oltre all’avviso di presa in carico ricevuto, idonea documentazione a comprova dell'istanza.

Cosa si ottiene

La regolarizzazione dell’imposta municipale propria (IMU).

Tempi e scadenze

Pagamento

L'imposta IMU deve essere pagata entro i seguenti termini:

  • prima rata 16 giugno acconto (imposta dovuta per il primo semestre)
  • seconda rata 16 dicembre saldo (versamento a saldo dell'imposta dovuta).

Se tali scadenze cadono nei giorni di sabato o di domenica, si considerano differite alla data del lunedì successivo.

Avvisi di accertamento

Il termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può accertare il tardivo, l’omesso o il parziale pagamento dell’IMU è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006). 
Il termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può accertare l’omessa o l’infedele dichiarazione IMU è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).
Tali termini sono stati sospesi dall’art. 67 del DL n. 18 del 17/03/2020 (decreto “cura Italia”), convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, per il periodo compreso tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020, ovvero per n. 85 giorni. 
Pertanto, per effetto di tale sospensione, la notifica degli avvisi di accertamento i cui termini erano pendenti alla data di approvazione del citato DL 18/2020 – ovvero gli avvisi di accertamento degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) possono essere notificati entro il termine di decadenza del 26 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza del termine ordinario di 5 anni, previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.


Termini per il pagamento

2025 16 giu

Prima rata

2025 16 dic

Seconda rata

Quanto costa

Calcolo IMU

L’importo dell’imposta IMU dovuta dipende dagli immobili posseduti, dalle relative rendite catastali, dalle aliquote applicabili, dalla percentuale di possesso e dai mesi di possesso di ciascun immobile.
Per il calcolo dell’IMU può essere utilizzato il servizio di calcolo - accessibile cliccando sul link all’inizio della pagina - sia per l’anno in corso, sia per gli anni precedenti (ravvedimento operoso).
La base imponibile dell’IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160    per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;
140    per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80      per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65      per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;
55      per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Aliquote IMU

Per l’anno 2025 si applicano le aliquote IMU riportate nel seguente prospetto aliquote IMU - comune di Como approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 60 del 02/12/2024
Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il seguente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,6 %

Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 0,96%

Terreni agricoli: Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Aree fabbricabili: 0,96%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,96%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: 1,06% per Categoria catastale:
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: 0, 76% per Categoria catastale:
-    D/1 Opifici
-    D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
-    D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
-    D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
-    D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
-    D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
-    D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
-    Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo
-    Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D:  0,76% per Categoria catastale:
-    D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
-    Superficie: Non superiore a (Mq) 1499 MQ
-    Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo
-    Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni;


Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D:  1,06% per Categoria catastale:
-    D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
-    Superficie: Non inferiore a (Mq) 1500 MQ;

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,76% per
Immobili di categoria B, C Categoria catastale:
-    B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
-    B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
-    B/5 Scuole e laboratori scientifici
-    B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
-    C/1 Negozi e botteghe
-    C/2 Magazzini e locali di deposito
-    C/3 Laboratori per arti e mestieri
-    C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
-    C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
-    C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
-    C/7 Tettoie chiuse od aperte
-    Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo
-    Destinazione d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni.

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Detrazione IMU  -  Tipo di immobile/cespite

€  200,00  -  Abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.

Arrotondamento

L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Versamento minimo

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.

Pagamento dei non residenti

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eseguono il versamento IMU cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi (circolare MEF n. 3DF/2012).
Se il pagamento dall’estero non può essere effettuato mediante il modello F24 perché non si dispone di un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario Italiano, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario, tenendo presente che l’accredito:

  • per l'eventuale quota riservata allo Stato (dovuta per gli immobili di cat. "D"), dovrà essere disposto a favore della Banca D’Italia, utilizzando il Codice BIC BITAITRRENT ed il Codice IBAN  IT02G 01000 03245 348006108000;
  • per la quota spettante al Comune di Como, dovrà essere disposto a favore del conto corrente di tesoreria, utilizzando il Codice IBAN  IT 59 D 03069 10910 100000046039  Intesa Sanpaolo filiale di Como, via Rubini 6 - Intestazione: Comune di Como - codice BIC: BCITITMM.

Come causale dovrà essere riportato il codice fiscale, la sigla IMU, il nome del Comune ove è ubicato l’immobile, il codice tributo di riferimento, l’anno di riferimento e l’indicazione “acconto” o “saldo”.

È necessario che tali pagamenti siano accompagnati da un'apposita comunicazione da inviare alla mail ufficio.ici-imu@comune.como.it

È possibile utilizzare il servizio online per effettuare il calcolo dell’IMU per gli anni precedenti, che viene effettuato con l’applicazione delle sanzioni ridotte e degli interessi maturati (ravvedimento operoso).

Accedi al servizio


È possibile utilizzare il servizio online per effettuare il calcolo dell’IMU per l'anno in corso

Calcola il dovuto per l'anno 2025

Lo sportello riceve su appuntamento

Palazzo Cernezzi - Municipio

Via Vittorio Emanuele II 97 - 22100 - Como

Ulteriori informazioni

Abitazioni di anziani o persone con disabilità ricoverati

È assimilata all’abitazione principale (art. 7 del Regolamento IMU) l’unità immobiliare possedute da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e previa presentazione di regolare dichiarazione con indicazione dell’istituto presso il quale sono ricoverati.

Casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione legale o divorzio

L’art. 4, comma 12-quinquies, del DL 16/2012, prevede che, ai fini IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; pertanto anche a tali immobili è applicabile l’esclusione dall’IMU prevista per le abitazioni principali (se non appartenente a cat. A/1, A/8 e A/9) non di lusso, previa presentazione della dichiarazione IMU. 
L’art. 1, comma 740, lettera c, della legge n. 160/2019 stabilisce che sia considerata abitazione principale la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta (IMU), il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”. 
Al riguardo il MEF, con circolare n. 1/DF del 18/03/2020, ha evidenziato come nulla sia mutato rispetto alla precedente disciplina, evidenziando come il riferimento al “genitore” affidatario dei figli invece che al “coniuge” sia finalizzato a ricomprendere anche le ipotesi di assegnazione della casa coniugale in assenza di un precedente rapporto coniugale. 

Fabbricati posseduti dalle imprese

I fabbricati posseduti per lo svolgimento di attività produttive o commerciali a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, utilizzati direttamente dal soggetto passivo (e che pertanto non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo), possono beneficiare dell’aliquota IMU ridotta del 7,6 per mille a condizione che venga presentata apposita dichiarazione, sempre che non sia già stata presentata negli anni precedenti e che non siano intervenute variazioni (art. 16 del Regolamento IMU).
Se tali immobili appartengono alla categoria catastale D, il versamento risultante dall’applicazione della predetta aliquota ridotta è interamente destinato allo Stato (cod. 3925).
L’aliquota ridotta del 7,6 per mille non è applicabile agli immobili che siano concessi in uso a terzi (ad esempio mediante affitto), anche per una minima parte dell’anno; tali immobili restano soggetti all’aliquota ordinaria del 9,6 per mille (di cui, se trattasi di fabbricati di categoria D, la quota del 7,6 per mille destinata allo Stato e la quota del 2,00 per mille al Comune).  
Invece, i fabbricati della categoria catastale D5 (banche e assicurazioni) e categoria D8 (fabbricati per attività commerciali) con superficie superiore a 1499 mq sono assoggettati ad un’aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille (7,6 per mille destinato allo Stato e 3,00 per mille al Comune).

Fabbricati inagibili

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, caratterizzati dalla presenza di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come previsto dall’art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160/2019 e come ulteriormente specificato nell’art. 8 del Regolamento IMU.
Lo stato di inagibilità deve essere dichiarato dal contribuente mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti la condizione di inagibilità del fabbricato dichiarata da un tecnico abilitato con espresso riferimento ai requisiti previsti dall’art. 8 del Regolamento IMU.

Fabbricati di interesse storico-artistico

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n.42/2004, come previsto dall’art. 1, comma 747, lettera a), della legge n. 160/2019. 
Tale condizione deve essere dichiarata mediante l’utilizzo del modello ministeriale di dichiarazione IMU.

Aree edificabili

La aree edificabili sono quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero alle possibilità effettive di edificazione, e sono soggette al pagamento dell’IMU (con applicazione dell’aliquota ordinaria del 9,60 per mille).
La base imponibile è costituita dal loro “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Art. 1, comma 746, Legge n. 160/2019). 
Anche gli immobili interessati da interventi di “ristrutturazione” o di “recupero” sono considerati come aree edificabili.
Il Comune di Como non ha stabilito dei valori minimi di riferimento per la determinazione del valore delle aree edificabili. Pertanto, tale valore deve essere determinato dal contribuente, eventualmente anche con l’ausilio di una perizia di un tecnico abilitato e/o considerando il valore risultante dell’atto di compravendita dell’area o il valore di aree simili. 
Il valore delle aree edificabili deve essere obbligatoriamente dichiarato al Comune.

Regolamento IMU

Per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 23/09/2020.

Abitazione principale

L’immobile utilizzato come “abitazione principale” con le relative pertinenze (una sola per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non è assoggettato all’IMU, ad esclusione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che sono, invece, assoggettate ad IMU con la specifica aliquota e con il beneficio della prevista detrazione.
L’abitazione principale è definita come singola ed unica unità immobiliare catastale nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze possono applicarsi ad entrambi gli immobili a condizione che ciascun coniuge abbia assunto la residenza anagrafica ed abbia l’effettiva dimora abituale nell’immobile di rispettiva proprietà, come previsto dalla Corte Costituzionale mediante sentenza n. 209 del 12/09/2022.
Sono assimilate all’abitazione principale (si riportano le principali tipologie previste dall’art. 1, comma 741, lettera c), della legge n. 160/2019):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • la casa familiare assegnata al genitore assegnatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario;
  • un solo immobile catastale posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate, alle Forze di polizia (ad ordinamento militare e civile), al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta da anziani o persone con disabilità che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (come previsto dall’art. 7 del Regolamento IMU).

Gli immobili assimilatati all’abitazione principale devono essere dichiarati al Comune.

Comodato

L’art. 1, comma 747, lettera c), della legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che siano presenti tutti i seguenti “tassativi” requisiti:

  • tra comodante e comodatario deve esserci un rapporto di parentela in linea retta entro il primo grado (ovvero deve trattarsi di rapporto tra genitore - figlio, o viceversa)
  • il comodatario deve utilizzate l’immobile come propria abitazione principale (quindi deve essere ivi residente e dimorante);
  • l’unità abitativa concessa in comodato deve essere classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6, con esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve avere il possesso di un solo immobile (inteso come “abitazione”) in Italia (l’abitazione concessa in uso gratuito), ma l’agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in uso gratuito, possieda nello stesso Comune di Como un altro immobile (che non sia di lusso) adibito a propria abitazione principale;
  • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente in un immobile sito nello stesso comune ove è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula (con pagamento dell’imposta di registro di € 200,00 e della marca da bollo di € 16,00);
  • entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU nella quale deve attestare l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

In presenza di tutti requisiti sopra elencati, è possibile applicare l’agevolazione a decorrere dalla data di efficacia del contratto di comodato. 
L’aliquota applicabile a tali immobili (la cui base imponibile è ridotta al 50%) è quella ordinaria stabilita dal Comune di Como, ossia l’aliquota IMU del 9,6 per mille.

Locazioni a canone concordato

L’art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, prevede per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione dell’IMU pari al 25% (ovvero il pagamento in misura pari al 75%).
L’agevolazione si applica:

  • a tutti i contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 431/98 (con durata di 3+2 anni);
  • ai contratti transitori ordinari (art. 5, c.1, L. 431/98);
  • ai contratti transitori per studenti universitari (art. 5, c. 2, L. 431/98).

Come previsto dall’art. 12 del Regolamento IMU del Comune di Como, il contratto di locazione deve essere conforme al vigente “Accordo Territoriale per il Comune di Como” e deve essere stipulato con l’assistenza di almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, risultante da formale sottoscrizione del contratto stesso. Per i contratti non assistiti, deve essere prodotta un’apposita attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto al vigente “Accordo Territoriale per il Comune di Como”.
Per usufruire dell’agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento) in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione.

Terreni agricoli

I terreni agricoli situati nel Comune di Como sono tutti esenti dall’IMU, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.

Pensionati residenti all’estero

L’art. 1, comma 48, della L. 178/2020 ha previsto, a partire dell’anno 2021, la riduzione del 50% dell’IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo (escluse le pertinenze), non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da:

  • soggetti residenti all’estero (ossia non residenti in Italia);
  • titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ovvero che hanno lavorato in Stati esteri in regime di convenzione con l’Italia e che siano titolari di una pensione internazionale;
  • residenti nello stesso Stato, diverso dall’Italia, che eroga la pensione internazionale.

La pensione internazionale cui è riferita la norma deve essere stata maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in paesi dell’UE, di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito, nonché dei paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Tali paesi sono consultabili sul Sito Internet dell’INPS utilizzando i seguenti link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati

Per il solo anno d’imposta 2022 la riduzione dell’IMU a favore dei predetti soggetti è stata pari al 62,5% (art. 1, comma 743, della L. 234/2020.

Condizioni di servizio

Contatti

PEC abilitata a ricevere solo da PEC: protocollo@comune.pec.como.it

Email: ufficio.ici-imu@comune.como.it

Orari

da lunedì a venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Unità Organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il 05/02/2025

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