IMU (imposta municipale propria)
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Servizio attivo
È l’imposta che dal 1° gennaio 2012 si applica sugli immobili (fabbricati ed aree edificabili) presenti sul territorio di ciascun Comune.
A chi è rivolto
A tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), che abbiano la proprietà o un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie su un immobile (fabbricato, terreno agricolo o area edificabile) presente nel territorio del Comune di Como, nonché ai soggetti utilizzatori di immobili concessi in locazione finanziaria ed ai titolari di immobili in concessione demaniale.
Descrizione
L’IMU è l’imposta che dal 1° gennaio 2012 si applica sugli immobili (fabbricati ed aree edificabili) presenti sul territorio di ciascun Comune.
Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è disciplinata dall’art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nonché dal Regolamento del Comune di Como per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 23/09/2020.
Invece, dal 2012 al 2019, l’IMU era disciplinata dall’art. 13 del DL. 201/2011 (decreto "Salva Italia"), convertito nella Legge 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 (“Federalismo fiscale municipale”), dall’art. 1, commi da 684 a 728, della legge n. 147/2013 (“legge di stabilità 2014”) e, in via integrativa, dalle disposizioni richiamate del D.Lgs. 504/1992, contenente la disciplina dell’ICI.
L’IMU deve essere pagata da chi è proprietario di immobili (abitazioni, box, negozi, capannoni industriali, magazzini, aree edificabili, ecc.) oppure da chi, su un’immobile, ha un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, nonché, dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria e dal concessionario per gli immobili oggetto di concessione demaniale.
Non devono, invece, pagare l’IMU:
- i titolari di “abitazioni principali” diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ossia diverse da quelle di lusso), e le relative pertinenze (le abitazioni principali sono quelle ove il titolare ha sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale);
- gli inquilini/locatari/conduttori/affittuari, ovvero i soggetti che hanno la semplice "detenzione" di immobili in forza di contratti di locazione o di affitto.
I terreni agricoli sono esenti dall'IMU in quanto il Comune di Como è considerato come ricadente in area montana o di collina (art. 1, comma 758, lett. d, Legge n. 160/2019, art. 15 Legge n. 984/1977 e Circolare Finanze n. 9 del 14.06.1993).
I fabbricati rurali ad uso strumentale non sono soggetti ad IMU in quanto la relativa aliquota è stata azzerata dal Comune di Como (art. 1, comma 750, legge n. 160/2019).
Come fare
Pagamento IMU
Il versamento IMU può essere effettuato presso gli sportelli delle Banche e delle Poste o mediante i servizi di home-banking, utilizzando il Modello F24, sul quale devono essere indicati i dati anagrafici del soggetto che effettua il pagamento ed i seguenti codici:
Codice Ente (Comune di Como): C933
Codici Tributo:
- abitazione principale e pertinenza = cod. 3912
- altri fabbricati ad eccezione degli immobili di tipo D = cod. 3918
- immobili di tipo D - quota destinata allo Stato = cod. 3925
- immobili di tipo D - quota destinata al Comune = cod. 3930
- IMU "beni merce" dell'impresa costruttrice = cod. 3939
- aree fabbricabili = cod. 3916
- fabbricati rurali = cod. 3913.
Cosa serve
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata utilizzando l’apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/04/2024, con le relative istruzioni, oppure utilizzando analogo modello eventualmente predisposto dall'Ufficio Tributi.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019).
Quando è obbligatoria la dichiarazione
Si elencano i principali casi per i quali deve essere assolto l’obbligo dichiarativo:
- gli immobili che beneficiano di agevolazioni previste dalla normativa nazionale o dal Regolamento IMU del Comune di Como, incluse quelle riferite ad eventuali aliquote agevolate;
- l’abitazione principale dei coniugi che abbiano residenze distinte al fine di individuare quelle che possano usufruire delle previste agevolazioni;
- l’abitazione principale del coniuge assegnatario per effetto di sentenza di separazione o di scioglimento del matrimonio (il coniuge assegnatario dell’abitazione è, infatti, solo ai fini IMU, titolare del diritto reale di abitazione, ovvero esente se ivi residente);
- i fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati di cat. D/5 (istituti di credito e compagnie di assicurazione) e quelli adibiti a supermercato con superficie di vendita superiore a mq. 1500 (al fine di poter usufruire dell’aliquota agevolata del 7,60‰);
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati inagibili o inabitabili, tenendo conto delle condizioni di degrado indicate nell’art. 8 del Regolamento IMU;
- le aree edificabili;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 7 del Regolamento IMU – nella dichiarazione deve essere specificato l’istituto presso il quale il contribuente è stato ricoverato);
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti e dimoranti;
- gli immobili e i fabbricati di proprietà degli enti del terzo settore (utilizzando lo specifico modello di dichiarazione IMU ENC);
- gli immobili per i quali si verifica il ricongiungimento dell’usufrutto;
- gli immobili in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado;
- gli immobili locati con canone concordato (ai sensi della legge 431/98 e del vigente accordo Territoriale per il Comune di Como).
Rimborso IMU
La domanda di rimborso dell’IMU erroneamente pagata o pagata in eccesso può essere presentata utilizzando il modulo predisposto.
Il rimborso IMU può essere chiesto entro il termine di decadenza di 5 anni dalla data del pagamento.
Dilazione di pagamento
Il pagamento rateizzato dell’IMU può essere chiesto entro il termine di 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento, utilizzando il modulo predisposto.
Il presupposto per chiedere una dilazione è la presenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica da dimostrare mediante idonea documentazione (attestazione ISEE, dichiarazione dei redditi, contratti di mutuo o di finanziamento, spese straordinarie sostenute, ecc.). Inoltre, il richiedente non deve avere precedenti inadempienze relative a rateazioni già concesse e relative a provvedimenti impositivi non pagati entro il previsto termine.
Cartella di pagamento
La richiesta di discarico di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferita a tributi del Comune di Como (IMU, TASI o TARI) non pagati, deve essere presentata all’Ufficio Tributi utilizzando il modulo predisposto ed allegando idonea documentazione (ad esempio le ricevute dei pagamenti effettuati).
La richiesta di dilazione di una cartella di pagamento deve, invece, essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione con le modalità indicate sulla medesima cartella.
Cosa si ottiene
La regolarizzazione dell’imposta municipale propria (IMU).
Tempi e scadenze
Pagamento
L'imposta IMU deve essere pagata entro i seguenti termini:
- prima rata 16 giugno (imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota dell'anno precedente)
- seconda rata 16 dicembre (versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote ufficiali dell'anno di riferimento).
Se tali scadenze cadono nei giorni di sabato o di domenica, devono essere considerate differite alla data del lunedì successivo.
Avvisi di accertamento
Il termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può accertare il tardivo, l’omesso o il parziale pagamento dell’IMU è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).
Il termine di decadenza entro il quale l’Ufficio può accertare l’omessa o l’infedele dichiarazione IMU è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata (art. 1, comma 161, legge n. 296/2006).
Tali termini sono stati sospesi dall’art. 67 del DL n. 18 del 17/03/2020 (decreto “cura Italia”), convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020, per il periodo compreso tra l’8/03/2020 ed il 31/05/2020, ovvero per n. 84 giorni.
Pertanto, per effetto di tale sospensione, la notifica delli avvisi di accertamento i cui termini erano pendenti alla data di approvazione del citato DL 18/2020 – ovvero gli avvisi di accertamento degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) possono essere notificati entro il termine di decadenza del 24 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza del termine ordinario di 5 anni, previsto dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.
2024 16 giu
Prima rata
2024 16 dic
Seconda rata
Quanto costa
Calcolo IMU
L’importo dell’imposta IMU dovuta dipende dagli immobili posseduti, dalle relative rendite catastali, dalle aliquote applicabili, dalla percentuale di possesso e dai mesi di possesso di ciascun immobile.
Per il calcolo dell’IMU può essere utilizzato il servizio di calcolo - accessibile cliccando sul link all’inizio della pagina - sia per l’anno in corso, sia per gli anni precedenti (ravvedimento operoso).
In ogni caso, la base imponibile dell’IMU, ossia il valore di riferimento, cui applicare la prevista aliquota, deve essere calcolata applicando alle rendite catastali degli immobili posseduti, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusi quelli della categoria A/10;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria D5;
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Aliquote IMU
Le aliquote IMU 2024 sono le stesse degli anni 2020-2021-2022-2023 in quanto non sono state variate.
Pertanto, per gli anni dal 2020 al 2024 si applicano le aliquote IMU approvate con delibera consiliare n. 11 del 3/02/2020 di seguito elencate.
Aliquote IMU 2024 - Tipo di immobile/cespite
0,60 % - Abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (cod. tributo 3912)
0,40 % - Unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di comodato a titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà (cod. tributo 3918)
0,76 % - Fabbricati (compresi i fabbricati di categoria catastale “D”), posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500 Codice tributo 3925 (quota Stato)
1,06 % - Immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, banche, assicurazioni) e immobili adibiti a supermercato con superficie di vendita non inferiore a 1.500 mq. Codice tributo 3925 (quota Stato aliq. 0,76%) 3930 (quota Comune aliq. 0,30%)
0,00 % - Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce” – cod. tributo 3939) – ESENTI dal 01-01-2022 in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019
0,96 % - Tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (cod. tributo 3918 per fabbricati diversi da quelli di cat. D e cod. tributo 3916 per le aree edificabili)
Detrazione IMU - Tipo di immobile/cespite
€ 200,00 - Abitazioni principali di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.
Per conseguire il diritto all’applicazione di un’aliquota IMU agevolata rispetto a quella ordinaria dello 0,96%, è necessario presentare specifica dichiarazione IMU, qualora la stessa non sia stata già presentata negli anni precedenti (Art. 16, comma 2, del vigente Regolamento IMU).
Arrotondamento
L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Versamento minimo
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivamente dovuto (acconto + saldo) è uguale o inferiore a Euro 11,49. Pertanto, considerati gli arrotondamenti, il versamento minimo è di Euro 12,00.
Pagamento dei non residenti
I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato eseguono il versamento IMU cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comune diversi (circolare MEF n. 3DF/2012).
Se il pagamento dall’estero non può essere effettuato mediante il modello F24 perché non si dispone di un conto corrente aperto presso un Istituto Bancario Italiano, il pagamento può essere effettuato mediante vaglia postale internazionale ordinario, vaglia internazionale di versamento in c/c e bonifico bancario, tenendo presente che l’accredito:
- per l'eventuale quota riservata allo Stato (dovuta per gli immobili di cat. "D"), dovrà essere disposto a favore della Banca D’Italia, utilizzando il Codice BIC BITAITRRENT ed il Codice IBAN IT02G 01000 03245 348006108000;
- per la quota spettante al Comune di Como, dovrà essere disposto a favore del conto corrente di tesoreria, utilizzando il Codice IBAN IT 59 D 03069 10910 100000046039 Intesa Sanpaolo filiale di Como, via Rubini 6 - Intestazione: Comune di Como - codice BIC: BCITITMM.
Come causale dovrà essere riportato il codice fiscale, la sigla IMU, il nome del Comune ove è ubicato l’immobile, il codice tributo di riferimento, l’anno di riferimento e l’indicazione “acconto” o “saldo”.
È necessario che tali pagamenti con vaglia o bonifico siano accompagnati da un'apposita comunicazione da inviare all'Ufficio IMU del Comune di Como in via Vittorio Emanuele II n. 97, 22100 Como.
È possibile utilizzare il servizio online per effettuare il calcolo dell’IMU per gli anni precedenti, che viene effettuato con l’applicazione delle sanzioni ridotte e degli interessi maturati (ravvedimento operoso).
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È possibile utilizzare il servizio online per effettuare il calcolo dell’IMU per l'anno in corso
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Ulteriori informazioni
Abitazioni di anziani o disabili ricoverati
È assimilata all’abitazione principale (art. 7 del Regolamento IMU) l’unità immobiliare possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e previa presentazione di regolare dichiarazione con indicazione dell’istituto presso il quale sono ricoverati.
Casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione legale o divorzio
L’art. 4, comma 12-quinquies, del DL 16/2012, prevede che, ai fini IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; pertanto anche a tali immobili è applicabile l’esclusione dall’IMU prevista per le abitazioni principali non di lusso, previa presentazione della dichiarazione IMU.
L’art. 1, comma 740, lettera c, della legge n. 160/2019 stabilisce che sia considerata abitazione principale la “casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta (IMU), il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
Al riguardo il MEF, con circolare n. 1/DF del 18/03/2020, ha evidenziato come nulla sia mutato rispetto alla precedente disciplina, evidenziando come il riferimento al “genitore” affidatario dei figli invece che al “coniuge” sia finalizzato a ricomprendere anche le ipotesi di assegnazione della casa coniugale in assenza di un precedente rapporto coniugale.
Fabbricati posseduti dalle imprese
I fabbricati posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, che non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, possono beneficiare dell’aliquota IMU ridotta del 7,6 per mille a condizione che venga presentata apposita dichiarazione, sempre che non sia già stata presentata negli anni precedenti e che non siano intervenute variazioni (art. 16 del Regolamento IMU).
Se tali immobili appartengono alla categoria catastale D, il versamento risultante dall’applicazione della predetta aliquota ridotta è interamente destinato allo Stato (cod. 3925).
L’aliquota ridotta del 7,6 per mille non è applicabile agli immobili che siano concessi in uso a terzi (ad esempio mediante affitto), anche per una minima parte dell’anno; tali immobili restano soggetti all’aliquota ordinaria del 9,6 per mille (di cui, se trattasi di fabbricati di categoria D, la quota del 7,6 per mille destinata allo Stato e la quota del 2,00 per mille al Comune).
Invece, i fabbricati della categoria catastale D5 (destinati alla attività delle banche e delle assicurazioni) e gli immobili adibiti a supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500, sono assoggettati ad un’aliquota maggiorata pari al 10,6 per mille (7,6 per mille destinato allo Stato e 3,00 per mille al Comune).
Fabbricati inagibili
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili, caratterizzati dalla presenza di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come previsto dall’art. 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160/2019 e come ulteriormente specificato nell’art. 8 del Regolamento IMU.
Lo stato di inagibilità deve essere dichiarato dal contribuente mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 che attesti la condizione di inagibilità del fabbricato dichiarata da un tecnico abilitato con espresso riferimento ai requisiti previsti dall’art. 8 del Regolamento IMU.
Fabbricati di interesse storico-artistico
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n.42/2004, come previsto dall’art. 1, comma 747, lettera a), della legge n. 160/2019.
Tale condizione deve essere dichiarata mediante l’utilizzo del modello ministeriale di dichiarazione IMU.
Aree edificabili
La aree edificabili sono quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero alle possibilità effettive di edificazione, e sono soggette al pagamento dell’IMU (con applicazione dell’aliquota ordinaria del 9,60 per mille).
La base imponibile è costituita dal loro “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Art. 1, comma 756, Legge n. 160/2019).
Anche gli immobili interessati da interventi di “ristrutturazione” o di “recupero” sono considerati come aree edificabili.
Il Comune di Como non ha stabilito dei valori minimi di riferimento per la determinazione del valore delle aree edificabili. Pertanto, tale valore deve essere determinato dal contribuente, eventualmente anche con l’ausilio di una perizia di un tecnico abilitato e/o considerando il valore risultante dell’atto di compravendita dell’area o il valore di aree simili.
Il valore delle aree edificabili deve essere obbligatoriamente dichiarato al Comune.
Regolamento IMU
Per ulteriori informazioni si rimanda al regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 44 del 23/09/2020.
Abitazione principale
L’immobile utilizzato come “abitazione principale” con le relative pertinenze (una sola per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non è assoggettato all’IMU, ad esclusione di quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 che sono, invece, assoggettate ad IMU con la specifica aliquota e con il beneficio della prevista detrazione.
L’abitazione principale è definita come singola ed unica unità immobiliare catastale nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze possono applicarsi ad entrambi gli immobili a condizione che ciascun coniuge abbia assunto la residenza anagrafica ed abbia l’effettiva dimora abituale nell’immobile di rispettiva proprietà, come previsto dalla Corte Costituzionale mediante sentenza n. 209 del 12/09/2022.
Sono assimilate all’abitazione principale (si riportano le principali tipologie previste dall’art. 1, comma 740, lettera c), della legge n. 160/2019):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa familiare assegnata al genitore assegnatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, diritto di abitazione in capo al genitore assegnatario;
- un solo immobile catastale posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate, alle Forze di polizia (ad ordinamento militare e civile), al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (come previsto dall’art. 7 del Regolamento IMU).
Gli immobili assimilatati all’abitazione principale devono essere dichiarati al Comune.
Comodato
L’art. 1, comma 747, lettera c), della legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che siano presenti tutti i seguenti “tassativi” requisiti:
- tra comodante e comodatario deve esserci un rapporto di parentela in linea retta entro il primo grado (ovvero deve trattarsi di rapporto tra genitore - figlio, o viceversa)
- il comodatario deve utilizzate l’immobile come propria abitazione principale (quindi deve essere ivi residente e dimorante);
- l’unità abitativa concessa in comodato deve essere classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6, con esclusione di quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9);
- il comodante deve avere il possesso di un solo immobile (inteso come “abitazione”) in Italia (l’abitazione concessa in uso gratuito), ma l’agevolazione è concessa anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in uso gratuito, possieda nello stesso Comune di Como un altro immobile (che non sia di lusso) adibito a propria abitazione principale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente in un immobile sito nello stesso comune ove è ubicato l’immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula (con pagamento dell’imposta di registro di € 200,00 e della marca da bollo di € 16,00);
- entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU nella quale deve attestare l’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
In presenza di tutti requisiti sopra elencati, è possibile applicare l’agevolazione a decorrere dalla data di efficacia del contratto di comodato.
L’aliquota applicabile a tali immobili (la cui base imponibile è ridotta al 50%) è quella ordinaria stabilita dal Comune di Como, ossia l’aliquota IMU del 9,6 per mille. Pertanto, l’effetto pratico sarà quello di beneficiare di un dimezzamento dell’imposta (in sostanza è come se, per tali fattispecie, l’aliquota sia ridotta al 4,8 per mille).
Locazioni a canone concordato
L’art. 1, comma 760, della legge n. 160/2019, prevede per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della legge n. 431/98 e degli accordi territoriali formalizzati nei Comuni, una riduzione dell’IMU pari al 25% (ovvero il pagamento in misura pari al 75%).
L’agevolazione si applica:
- a tutti i contratti agevolati ai sensi dell’art. 2, c. 3, L. 431/98 (con durata di 3+2 anni);
- ai contratti transitori ordinari (art. 5, c.1, L. 431/98);
- ai contratti transitori per studenti universitari (art. 5, c. 2, L. 431/98).
Come previsto dall’art. 12 del Regolamento IMU del Comune di Como, il contratto di locazione deve essere conforme al vigente “Accordo Territoriale per il Comune di Como” e deve essere stipulato con l’assistenza di almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, risultante da formale sottoscrizione del contratto stesso. Per i contratti non assistiti, deve essere prodotta un’apposita attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto al vigente “Accordo Territoriale per il Comune di Como”.
Per usufruire dell’agevolazione non è richiesto il requisito della dimora abituale del locatario, mentre sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento) in quanto i Comuni non dispongono dei dati afferenti la natura giuridica dei contratti di locazione.
Terreni agricoli
I terreni agricoli situati nel Comune di Como sono tutti esenti dall’IMU, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
Pensionati residenti all’estero
L’art. 1, comma 48, della L. 178/2020 ha previsto, a partire dell’anno 2021, la riduzione del 50% dell’IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo (escluse le pertinenze), non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da:
- soggetti residenti all’estero (ossia non residenti in Italia);
- titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ovvero che hanno lavorato in Stati esteri in regime di convenzione con l’Italia e che siano titolari di una pensione internazionale;
- residenti nello stesso Stato, diverso dall’Italia, che eroga la pensione internazionale.
La pensione internazionale cui è riferita la norma deve essere stata maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in paesi dell’UE, di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Regno Unito, nonché dei paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Tali paesi sono consultabili sul Sito Internet dell’INPS utilizzando i seguenti link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati
Per il solo anno d’imposta 2022 la riduzione dell’IMU a favore dei predetti soggetti è stata pari al 62,5% (art. 1, comma 743, della L. 234/2020.
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Contatti
Orari
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