Concessioni cimiteriali scadute o in scadenza: avvisi

CIMITERO MONUMENTALE - TOMBE DI FAMIGLIA (SEPOLCRI)

Avviso

Elenco celle in ordine alfabetico concessionario fondatore

Elenco celle in ordine progressivo

 

COSA POSSONO FARE I FAMILIARI O AVENTI TITOLO

  • chiedere il rinnovo della concessione
  • chiedere la raccolta dei resti mortali ossei (tutti o parte dei resti mortali presenti nella tomba di famiglia), estumulati dalla tomba di famiglia per successiva traslazione in apposite cassette metalliche (opzione possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, all’atto dell’apertura del feretro si dovesse accertare che i resti mortali siano mineralizzati e quindi divenuti resti ossei) per successiva ricollocazione nella medesima tomba di famiglia (previo rinnovo della concessione, quando scaduta) o collocazione in colombario / ossario, previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in altra sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile,
  • disporre, quando ricorrono tutti i presupposti normativi ed autorizzativi, la cremazione dei resti mortali estumulati dalla tomba di famiglia (tutti o parte dei resti mortali presenti nella tomba di famiglia), sia nel caso di resti inconsunti che nel caso di resti mineralizzati, e successiva collocazione delle ceneri in colombario / ossario / cinerario, previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in altra sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile. In alternativa i familiari aventi diritto possono chiedere l’affido delle ceneri, o la dispersione delle ceneri, nei termini di legge e quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi,
  • rinunciare espressamente al rinnovo della concessione della tomba di famiglia e con contestuale formale manifestazione di disinteresse sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti, presenti nella tomba di famiglia, autorizzando quindi, in forma di volontà espressa, il Comune a procedere all’estumulazione ordinaria d’Ufficio, anche senza alcun ulteriore avviso preventivo, per procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, alla loro raccolta, anche senza alcun ulteriore avviso preventivo, con accoglimento dei medesimi resti ossei presso l’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio degli stessi per un periodo di almeno 6 mesi. Con la medesima rinuncia a reclamare i resti mortali del proprio defunto da parte dei familiari aventi titolo il Comune potrà, altresì, procedere alla cremazione di tali resti, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.

 

COME FARE

I familiari, o gli aventi titolo dei defunti interessati, per avere informazioni sulla concessione cimiteriale possono


COSA SUCCEDE SE NON SI FORMALIZZANO LE PROPRIE VOLONTÀ

In caso di mancata formalizzazione di qualsiasi volontà da parte dei familiari sul rinnovo o meno della concessione e sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti (tutti o parte dei resti mortali dei defunti presenti nella tomba) entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e di affissione al cimitero del presente avviso, con relativo elenco allegato delle concessioni scadute o in scadenza, si configurerà la fattispecie di disinteresse ai sensi del vigente Regolamento Comunale – Capo III; il disinteresse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali dei propri defunti, s’intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione. Il Comune, anche senza alcun ulteriore avviso preventivo, potrà programmare l’estumulazione d’Ufficio dei resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g.) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme tumulate da almeno venti anni”.
Si precisa che, qualora successivamente all’estumulazione e conseguente reinumazione dei resti inconsunti, o accoglimento dei resti ossei in ossario comune (previo deposito provvisorio per almeno 6 mesi), o cremazione dei resti mortali, i familiari provvedano a formalizzare atti di interesse per il defunto, tutte le attività svolte del Comune, così come ogni altra eventuale spesa sostenuta dal Comune inerente e conseguente alle operazioni di esumazione/estumulazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune nei termini di legge dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di interesse per il defunto.

Rilevato, che nelle tombe di famiglia risultano essere conservati, oltre ai resti mortali del defunto beneficiario/concessionario fondatore della concessione, anche i resti mortali degli altri familiari del defunto beneficiario/concessionario fondatore, e che tali resti mortali sono conservati sia in feretri che in cassette contenenti resti ossei, che in urne cinerarie, si invitano altresì i familiari o gli aventi titolo interessati a voler disporre le proprie volontà anche per tutti gli altri defunti i cui resti sono presenti nella tomba; nel caso in cui, decorsi i 90 giorni dalla data di affissione presso il cimitero del presente avviso e di pubblicazione all’Albo Pretorio, non pervengano disposizioni al riguardo da parte degli interessati aventi titolo anche per tutti gli altri resti mortali presenti nella tomba di famiglia l’Amministrazione Comunale potrà  programmare l’estumulazione d’Ufficio anche di tali resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei secondo quanto sopra già indicato per i resti mortali del defunto beneficiario/concessionario della tomba di famiglia,

CIMITERO MONUMENTALE - TOMBE DI FAMIGLIA (CELLE)

Avviso

Elenco celle in ordine alfabetico concessionario fondatore

Elenco celle in ordine progressivo

 

COSA POSSONO FARE I FAMILIARI O AVENTI TITOLO

  • chiedere il rinnovo della concessione
  • chiedere la raccolta dei resti mortali ossei (tutti o parte dei resti mortali presenti nella tomba di famiglia), estumulati dalla tomba di famiglia per successiva traslazione in apposite cassette metalliche (opzione possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, all’atto dell’apertura del feretro si dovesse accertare che i resti mortali siano mineralizzati e quindi divenuti resti ossei) per successiva ricollocazione nella medesima tomba di famiglia (previo rinnovo della concessione, quando scaduta) o collocazione in colombario / ossario, previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in altra sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile,
  • disporre, quando ricorrono tutti i presupposti normativi ed autorizzativi, la cremazione dei resti mortali estumulati dalla tomba di famiglia (tutti o parte dei resti mortali presenti nella tomba di famiglia), sia nel caso di resti inconsunti che nel caso di resti mineralizzati, e successiva collocazione delle ceneri in colombario / ossario / cinerario, previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in altra sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile. In alternativa i familiari aventi diritto possono chiedere l’affido delle ceneri, o la dispersione delle ceneri, nei termini di legge e quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi,
  • rinunciare espressamente al rinnovo della concessione della tomba di famiglia e con contestuale formale manifestazione di disinteresse sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti, presenti nella tomba di famiglia, autorizzando quindi, in forma di volontà espressa, il Comune a procedere all’estumulazione ordinaria d’Ufficio, anche senza alcun ulteriore avviso preventivo, per procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, alla loro raccolta, anche senza alcun ulteriore avviso preventivo, con accoglimento dei medesimi resti ossei presso l’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio degli stessi per un periodo di almeno 6 mesi. Con la medesima rinuncia a reclamare i resti mortali del proprio defunto da parte dei familiari aventi titolo il Comune potrà, altresì, procedere alla cremazione di tali resti, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.

 

COME FARE

I familiari, o gli aventi titolo dei defunti interessati, per avere informazioni sulla concessione cimiteriale possono


COSA SUCCEDE SE NON SI FORMALIZZANO LE PROPRIE VOLONTÀ

In caso di mancata formalizzazione di qualsiasi volontà da parte dei familiari sul rinnovo o meno della concessione e sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti (tutti o parte dei resti mortali dei defunti presenti nella tomba) entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e di affissione al cimitero del presente avviso, con relativo elenco allegato delle concessioni scadute o in scadenza, si configurerà la fattispecie di disinteresse ai sensi del vigente Regolamento Comunale – Capo III; il disinteresse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali dei propri defunti, s’intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione. Il Comune, anche senza alcun ulteriore avviso preventivo, potrà programmare l’estumulazione d’Ufficio dei resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g.) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme tumulate da almeno venti anni”.
Si precisa che, qualora successivamente all’estumulazione e conseguente reinumazione dei resti inconsunti, o accoglimento dei resti ossei in ossario comune (previo deposito provvisorio per almeno 6 mesi), o cremazione dei resti mortali, i familiari provvedano a formalizzare atti di interesse per il defunto, tutte le attività svolte del Comune, così come ogni altra eventuale spesa sostenuta dal Comune inerente e conseguente alle operazioni di esumazione/estumulazione, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune nei termini di legge dall’avvio del procedimento conseguente all’accertamento degli atti di interesse per il defunto.

Rilevato, che nelle tombe di famiglia risultano essere conservati, oltre ai resti mortali del defunto beneficiario/concessionario fondatore della concessione, anche i resti mortali degli altri familiari del defunto beneficiario/concessionario fondatore, e che tali resti mortali sono conservati sia in feretri che in cassette contenenti resti ossei, che in urne cinerarie, si invitano altresì i familiari o gli aventi titolo interessati a voler disporre le proprie volontà anche per tutti gli altri defunti i cui resti sono presenti nella tomba; nel caso in cui, decorsi i 90 giorni dalla data di affissione presso il cimitero del presente avviso e di pubblicazione all’Albo Pretorio, non pervengano disposizioni al riguardo da parte degli interessati aventi titolo anche per tutti gli altri resti mortali presenti nella tomba di famiglia l’Amministrazione Comunale potrà  programmare l’estumulazione d’Ufficio anche di tali resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei secondo quanto sopra già indicato per i resti mortali del defunto beneficiario/concessionario della tomba di famiglia,

CIMITERO DI ALBATE

Il Comune di Como ha avviato un percorso di digitalizzazione di tutti i cimiteri comunali che comporta la bonifica della banca dati, partendo dal Cimitero di Albate e pubblicando all'Albo pretorio un Avviso per rendere noto che che le concessioni cimiteriali delle sepolture presso il Cimitero di Albate individuate nei seguenti elenchi risultano essere scadute o in scadenza

Avviso

Elenco concessioni scadute al 27 ottobre 2023 in ordine di reparto - campo di sepoltura

Elenco concessioni scadute al 27 ottobre 2023 in ordine alfabetico dei defunti

 

COSA POSSONO FARE I FAMILIARI O AVENTI TITOLO

 I familiari o aventi titolo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo pretorio e di affissione al cimitero dell'avviso possono:

  • chiedere il rinnovo della concessione in caso di sepoltura per tumulazione in loculo o tumulazione in tomba ipogea a terra (si precisa che non è possibile rinnovare la concessione per le sepolture in campo comune decennale)
  • chiedere la raccolta dei resti mortali ossei, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, per successiva traslazione in apposite cassette metalliche (opzione possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, all’atto dell’apertura del feretro si dovesse accertare che i resti mortali siano mineralizzati e quindi divenuti resti ossei) per successiva collocazione in ossario previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile
  • disporre, quando ricorrono tutti i presupposti normativi ed autorizzativi, la cremazione dei resti mortali, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, sia nel caso di resti inconsunti che nel caso di resti mineralizzati, e successiva collocazione delle ceneri in ossario/cinerario previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile. In alternativa i familiari aventi diritto possono chiedere l’affido delle ceneri, o la dispersione delle ceneri, nei termini di legge e quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi
  • rinunciare espressamente a qualsiasi scelta sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, autorizzando quindi, in forma di volontà espressa, il Comune a procedere all’esumazione/estumulazione ordinaria d’Ufficio per procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, alla loro raccolta, senza alcun ulteriore avviso preventivo, con deposito raccolta dei medesimi resti ossei presso l’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio degli stessi per un periodo di almeno 6 mesi. Con la medesima rinuncia a reclamare i resti mortali del proprio defunto da parte dei familiari aventi titolo il Comune potrà, altresì, procedere alla cremazione di tali resti, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”

 

COME FARE

I familiari, o gli aventi titolo dei defunti interessati, possono contattare l’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali per chiedere informazioni e fissare un appuntamento al fine di formalizzare le proprie volontà:

  • contattando il numero 031/252.299 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00
  • inviando comunicazione via posta elettronica all’indirizzo email: ufficio.cimiteri@comune.como.it
  • scrivere a segnala.comune.como.it


COSA SUCCEDE SE NON SI FORMALIZZANO LE PROPRIE VOLONTÀ

In caso di mancata formalizzazione di qualsiasi volontà da parte dei familiari sulla destinazione dei resti mortali del proprio defunto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e di affissione al cimitero del presente avviso, con relativo elenco allegato delle concessioni scadute o in scadenza, si configurerà la fattispecie di disinteresse ai sensi del vigente Regolamento Comunale – Capo III; il disinteresse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali dei propri defunti, s’intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione. Il Comune, anche senza alcun ulteriore avviso, potrà programmare l’esumazione/estumulazione d’Ufficio dei resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Si precisa che anche i resti ossei oggetto di esumazione dal campo indecomposti del cimitero di Camerlata, nel caso in cui non pervengano volontà da parte dei familiari, saranno collocati in deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi prima di essere accolti nell’ossario comune. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g.) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.


Pagine collegate

Fai una domanda Fai una segnalazione Aiutaci a migliorare