Cimitero di Albate
Il Comune di Como ha avviato un percorso di digitalizzazione di tutti i cimiteri comunali che comporta la bonifica della banca dati, partendo dal Cimitero di Albate e pubblicando all'Albo pretorio un Avviso per rendere noto che che le concessioni cimiteriali delle sepolture presso il Cimitero di Albate individuate nei seguenti elenchi risultano essere scadute o in scadenza
Elenco concessioni scadute al 28 giugno 2023 in ordine di reparto - campo di sepoltura
Elenco concessioni scadute al 28 giugno 2023 in ordine alfabetico dei defunti
COSA POSSONO FARE I FAMILIARI O AVENTI TITOLO
I familiari o aventi titolo entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo pretorio e di affissione al cimitero dell'avviso possono:
- chiedere il rinnovo della concessione in caso di sepoltura per tumulazione in loculo o tumulazione in tomba ipogea a terra (si precisa che non è possibile rinnovare la concessione per le sepolture in campo comune decennale)
- chiedere la raccolta dei resti mortali ossei, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, per successiva traslazione in apposite cassette metalliche (opzione possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, all’atto dell’apertura del feretro si dovesse accertare che i resti mortali siano mineralizzati e quindi divenuti resti ossei) per successiva collocazione in ossario previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile
- disporre, quando ricorrono tutti i presupposti normativi ed autorizzativi, la cremazione dei resti mortali, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, sia nel caso di resti inconsunti che nel caso di resti mineralizzati, e successiva collocazione delle ceneri in ossario/cinerario previa richiesta di relativa nuova concessione cimiteriale, o collocazione in sepoltura con concessione cimiteriale già in essere in ambito familiare, se avente diritto e nei limiti dello spazio disponibile. In alternativa i familiari aventi diritto possono chiedere l’affido delle ceneri, o la dispersione delle ceneri, nei termini di legge e quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi
- rinunciare espressamente a qualsiasi scelta sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti, siano essi stati esumati da campo comune di inumazione decennale o riesumati da campo indecomposti, o estumulati da loculo o tomba ipogea a terra, autorizzando quindi, in forma di volontà espressa, il Comune a procedere all’esumazione/estumulazione ordinaria d’Ufficio per procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, alla loro raccolta, senza alcun ulteriore avviso preventivo, con deposito raccolta dei medesimi resti ossei presso l’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio degli stessi per un periodo di almeno 6 mesi. Con la medesima rinuncia a reclamare i resti mortali del proprio defunto da parte dei familiari aventi titolo il Comune potrà, altresì, procedere alla cremazione di tali resti, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”
COME FARE
I familiari, o gli aventi titolo dei defunti interessati, possono contattare l’Ufficio Servizi Amministrativi Cimiteriali per chiedere informazioni e fissare un appuntamento al fine di formalizzare le proprie volontà:
- contattando il numero 031/252.299 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 ed il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00
- inviando comunicazione via posta elettronica all’indirizzo email: ufficio.cimiteri@comune.como.it
- scrivere a segnala.comune.como.it
COSA SUCCEDE SE NON SI FORMALIZZANO LE PROPRIE VOLONTÀ
In caso di mancata formalizzazione di qualsiasi volontà da parte dei familiari sulla destinazione dei resti mortali del proprio defunto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio e di affissione al cimitero del presente avviso, con relativo elenco allegato delle concessioni scadute o in scadenza, si configurerà la fattispecie di disinteresse ai sensi del vigente Regolamento Comunale – Capo III; il disinteresse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali dei propri defunti, s’intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione. Il Comune, anche senza alcun ulteriore avviso, potrà programmare l’esumazione/estumulazione d’Ufficio dei resti mortali e procedere alla successiva reinumazione degli stessi in campo indecomposti presso il cimitero di Camerlata nel caso in cui risultassero essere inconsunti all’atto dell’apertura del feretro, o, in opzione, nel caso in cui si fossero trasformati in resti ossei, si procederà alla loro raccolta nell’ossario comune del cimitero di esumazione/estumulazione, previo deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi. Si precisa che anche i resti ossei oggetto di esumazione dal campo indecomposti del cimitero di Camerlata, nel caso in cui non pervengano volontà da parte dei familiari, saranno collocati in deposito provvisorio per un periodo di almeno 6 mesi prima di essere accolti nell’ossario comune. Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previa autorizzazione come previsto dall’art. 3 c. 1 lett. g.) della Legge n° 130 del 30/03/2001 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), che prevede che “l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni”.
Ultimo aggiornamento: 30 June 2023