Piante: distanze minime dal confine di proprietà

Il Codice Civile disciplina le distanze da confini privati, strade, canali, ecc. che devono essere rispettate quando si intende posare alberi, siepi ed arbusti.

Di seguito riportiamo una breve sintesi della norma:

 

Distanza degli alberi dal confine di proprietà


Chi vuole piantare alberi deve mantenere una distanza dal confine, che è diversa a seconda del tipo di pianta:

  • tre metri per gli alberi di alto fusto (ad esempio i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili);
  • un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (con un tronco non più alto tre metri, prima di dividersi in rami);
  • due metri per le siepi di robinie;
  • un metro per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
  • mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero al momento della posa o della semina.

Se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, è possibile non rispettare le distanze, a condizione che le piante non superino in altezza il

Le distanze sopra indicate valgono anche per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi e che si trovino sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali.


Alberi che non rispettano le distanze minime

Il vicino può esigere che alberi e siepi piantate a distanza inferiore a quella minima vengano estirpati.

Se si è ottenuto il diritto di tenere alberi ad una distanza inferiore a quella minima, questo diritto vale fino a che vive la pianta: se l’albero muore o viene abbattuto, non può essere riposizionato nello stesso punto, ma si devono rispettare le distanze minime. Questa regola non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.


Rami protesi, radici e frutti

Se i rami della pianta del vicino si sporgono sul proprio terreno è possibile costringere il vicino a tagliarli, mentre si può procedere direttamente a tagliare le radici che entrano nel terreno di proprietà.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti che cadono dai rami sporgenti sulla proprietà del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.


Siepi e alberi sul confine

Ogni siepe sul confine tra due proprietà si presume comune ed è mantenuta a spese comuni a meno che ci siano prove in contrario. Se una delle due proprietà è recintata, si presume che la siepe appartenga al proprietario del terreno in cui si trova.

Gli alberi che crescono nella siepe comune sono comuni, salvo prova contraria. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

 

Ultimo aggiornamento: Tue Jul 26 11:06:10 CEST 2016

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