Cos'è
Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Requisiti morali
I soggetti indicati nell' articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività.
Requisiti di idoneità dei locali
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi.
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
Per esercitare l'attività è necessario presentare la S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) sostitutiva della autorizzazione prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
Modalità di presentazione delle pratiche
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.
L' utente si deve prima registrare:
- con nome utente e password;
- o usando la C.N.S.- Carta Nazionale dei Servizi, la C.R.S.- Carta Regionale dei Servizi, o il dispositivo di firma digitale.
QUANTO COSTA
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI.