Cos'è
Le Agenzie di affari sono imprese che agiscono da intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta.
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:
- l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
- la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera;
- il fine di lucro.
Le agenzie d’affari per le quali viene presentata la comunicazione al Comune si occupano in genere di:
- Abbonamenti a giornali e riviste
- Allestimento ed organizzazione di spettacoli
- Collocamento complessi di musica leggera
- Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere
- Compravendita-esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi
- Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
- Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
- Disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri (sono escluse le imprese autorizzate per attività funebri)
- Informazioni commerciali
- Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
- Organizzazione di congressi, riunioni, feste
- Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
- Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
- Pubblicità
- Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi
- Spedizioni
- Viaggio e turismo
Invece:
- sono di competenza della Questura le agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni;
- sono di competenza della Amministrazione Provinciale le agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche;
- sono di competenza della Camera di Commercio le agenzia di affari in mediazione (agenzie immobiliari), le agenzie o rappresentanze di commercio.
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività, nonchè quelli previsti dall' art. 11, 92 e 131 del T.U.LL.P.S. 18 giugno 1931, n. 773
Requisiti di idoneità dei locali:
È necessario disporre di locali appositi per l'esercizio dell'attività e consentirne l'accesso ad Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 16 del T.U.LL.P.S.
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
Per esercitare l'attività è necessario presentare la comunicazione cui all' art. 115 del T.U.LL.P.S. come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35
Modalità di presentazione delle pratiche
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, mediante una procedura guidata che facilita l'utente.
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.
L' utente si deve prima registrare:
- con nome utente e password;
- o usando la C.N.S.- Carta Nazionale dei Servizi, la C.R.S.- Carta Regionale dei Servizi, o il dispositivo di firma digitale.
Prescrizioni
Il titolare dell'agenzia d'affari deve:
• Tenere esposta la comunicazione;
• Tenere esposta la Tabella delle operazioni con le relative tariffe;
• Astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe;
• Astenersi dall'esercitare mansioni o compiti riservati dalla legge a determinati professionisti (notai, avvocati, commercialisti, ecc.);
• Tenere, conservare ed esibire il Registro giornale degli affari, come previsto dall'art. 120 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 219 e 220 del R.D. 6/5/1940 n. 635. Il Registro deve essere compilato senza spazi in bianco con nome, cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito delle operazioni. I Registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e conservati dall'esercente per un quinquennio dall'ultima registrazione. (Per presentare la dichiarazione di autovidimazione del Registro e della Tabella seguire la procedura online sotto indicata)
• Effettuare operazioni soltanto con persone che esibiscono un documento di riconoscimento (art. 119 del R.D. 773/1931 e 219 del R.D. 6/5/1940 n. 635 i cui dati devono essere annotati sul Registro.
Autovidimazione registro e tabella
All'interno del portale SUAP del Comune di Como è possibile presentare anche la dichiarazione di autovidimazione del Registro giornale degli affari e della Tabella delle operazioni e delle tariffe.
Seguire il seguente percorso ►Commercio, turismo e servizi►Agenzia d’affari►Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività (mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, adempimenti sanitari, ecc..)►Vidimazione registri►Comunicazione di Autovidimazione registro o tariffario