Cos'è
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare (Art. 2 legge 17 agosto 2005 n.174).
I trattamenti ai capelli possono essere svolti anche utilizzando i prodotti cosmetici elencati nella Legge 11 ottobre 1986, n.713
Non è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al Decreto Legislativo 114/98, ed alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, per vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. (cfr. Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6. art. 2 comma 3)
Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Requisiti per l'esercizio dell'attività
Requisiti morali
I soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” - devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’ esercizio dell’attività.
Requisiti professionali
In ogni sede dell'impresa, dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato almeno un responsabile tecnico, che può essere
- il titolare
- un socio partecipante al lavoro
- un familiare coadiuvante
- un dipendente dell'impresa.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174.
Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.
Se il titolo professionale è stato conseguito all'estero, l’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività (vedere Qualifiche professionali conseguite all'estero).
Requisiti di idoneità dei locali:
I locali dove si svolge l’attività devono risultare idonei sotto i seguenti aspetti:
- categoria catastale coerente con la destinazione d’uso;
- destinazione urbanistica conforme alle previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Como;
- possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l’attività svolta;
- conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.
L'acconciatore può esercitare l'attività anche presso il proprio domicilio/residenza, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
(dal Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6.)
L’attività di acconciatore può essere svolta anche nei luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Requisiti di cui all'allegato n. 1 del Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6
L'acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonchè dei requisiti contenuti nell' allegato 1 - del Regolamento Regionale 28 novembre 2011 , n. 6.
Titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività
Per esercitare l'attività è necessario presentare la S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 17 agosto 2005, n. 174
Che cosa si segnala
Si segnalano i seguenti eventi:
- avvio di una nuova attività
- modifica della sede (trasferimento)
- modifica dei locali (ampliamento, riduzione, diversa ripartizione della superficie)
- modifica degli impianti
- subingresso/reintestazione
- cambiamento della ragione sociale;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali/professionali
- sospensione/ripresa dell'attività
- cessazione della attività per chiusura definitiva
- cessazione della attività per cessione dell’azienda
Modalità di presentazione delle pratiche
Come accedere al S.U.A.P.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Como, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it.
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA /COMUNICAZIONE (nuova attività, subingresso, variazioni, cessazione ecc.).
Le istanze presentate in altra forma saranno respinte.Si informa che in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), a partire dal 28 febbraio 2021 i nuovi Utenti potranno registrarsi sulla piattaforma nazionale Impresainungiono esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Gli Utenti già registrati potranno continuare ad accedere tramite le proprie credenziali (user e password) fino al 30 settembre 2021 e, a partire da questa data, l'accesso sarà consentito esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS.
Quanto costa
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando vengono segnalate la sospensione, la ripresa, la cessazione dell'attività.
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione dell'attività.
N.B.: ALLEGARE ALLA S.C.I.A. LA SCANSIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO DEI DIRITTI
Orari
Gli orari di apertura degli esercizi sono disciplinati con ordinanza sindacale.
Disciplina degli orari degli esercizi di acconciatore
Altre informazioni
Collegamento al sito della Camera di Commercio di Milano: Requisiti per acconciatori.