Qualità dell'aria

Sono in vigore le disposizioni regionali per il miglioramento della qualità dell'aria per il contrasto all'inquinamento locale. Le disposizioni riguardano in particolare l’uso dei veicoli e dei sistemi di riscaldamento più inquinanti (limitazioni permanenti e temporanee), oltre che alcune pratiche utilizzate in agricoltura e combustioni all'aperto (limitazioni temporanee).

Le LIMITAZIONI PERMANENTI sono in vigore qualunque sia il livello di inquinamento.

Le LIMITAZIONI TEMPORANEE si attivano in aggiunta a quelle permanenti dall'1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, solo quando la concentrazione del PM10 su base provinciale supera il limite di 50 μg/m3 per quattro giorni consecutivi (limitazioni di 1° livello) o per 7 giorni consecutivi (limitazioni di 2° livello).

LIMITAZIONI PERMANENTI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

AUTOVEICOLI ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL:

  • Benzina EURO 0-1 e Diesel EURO 0-1-2-3
    NON POSSONO circolare per tutto l’anno da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30;
  • Diesel Euro 3
    Limitazione della circolazione nelle sole aree urbane nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • Diesel EURO 4
    NON POSSONO circolare, nelle sole aree urbane, dal 1° ottobre al 31 marzo da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle 19.30;

 

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI a due tempi:

  • EURO 0: NON POSSONO MAI circolare
  • EURO 1: NON POSSONO circolare dal lunedì al venerdì, escluse le giornate infrasettimanali, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

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LIMITAZIONI PERMANENTI RIGUARDANTI L'UTILIZZO DI STUFE E CAMINETTI

  • è vietato utilizzare camini aperti
  • per impianti ESISTENTI: è vietato utilizzare stufe e camini di classe 0-1-2 stelle
  • per impianti NUOVI: è obbligatorio installare stufe o caminetti di classe 4 stelle o più.

È sempre obbligatorio usare pellet di classe A1 per il riscaldamento domestico.


Misure temporanee omogenee di 1° livello

Vengono attivate quando la concentrazione del PM10 supera il limite di 50 μg/m3 per quattro giorni consecutivi.

  • ­Limitazione all’utilizzo in ambito urbano dalle 7:30 alle 19:30 dei seguenti veicoli:
    -    autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
    -    autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
    -    autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
    •    Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
    •    Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
    •    Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
    •    Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
    •    Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall’attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF
    (https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati); si veda inoltre quanto disposto dalla DGR XII/918 del 11/09/2023.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dell’Allegato 2 “Misure temporanee omogenee”.

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 Misure temporanee omogenee di 2° livello

Sono aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello e vengono attivate quando la concentrazione del PM10 supera il limite di 50 μg/m3 per sette giorni consecutivi:

  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Ordinanza Sindacale n. 299 del 26/10/2023

Per verificare i valori di PM10 è possibile consultare la pagina https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione


Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria (19 luglio 2023-3 ottobre 2023)


 

MOVE - IN

In Regione Lombardia è attivo il progetto MOVE - IN per consentire ai veicoli a benzina Euro 0, 1 e diese Euro 0,1, 2,3 e 4 di circolare liberamente entro un numero massimo di chilometri.

Ultimo aggiornamento: Wed Jun 05 11:46:25 CEST 2024

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