Segnalazione certificata di inizio attività (rif. Art. 22 e 23 D.P.R.380/01 )
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
(comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) - a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c). - Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
- (comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
- Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
- (comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
- La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.).
(comma modificato dall'art. 54, comma 1, lettera f), legge n. 221 del 2015) - È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7). Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
(comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016) - a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. - Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera e), legge n. 134 del 2012, poi modificato dall'art. 54, comma 1, lettera g), legge n. 221 del 2015)
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
(comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera e), legge n. 134 del 2012, poi modificato dall'art. 2 della legge n. 10 del 2016)
- La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
(salva diversa disciplina regionale, i termini di inizio e fine lavori sono prorogati di 2 anni per i titoli formatisi prima del 21 agosto 2013, sai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 98 del 2013) - Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera e), legge n. 134 del 2012) - Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 2, lettera e), legge n. 134 del 2012) - La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
- Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 558, legge n. 311 del 2004)
Adempimenti
Prima dell’Inizio dei Lavori per le opere di cui sopra dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) così come previsto dall’art. 19 della L.241/90 .
La SCIA dovrà contenere in ogni caso la documentazione tecnica (elaborati grafici e relazione) già prevista per la D.I.A. o P.d.C. nonchè Reg.Edilizio quindi tutta la documentazione minima necessaria all’istruttoria di competenza dei diversi Uffici, prevista dall'art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale oltre a quanto altro necessario, previsto dalle Disposizioni Attuative, Leggi Nazionali e Regionali in base alla specifica fattispecie dell'intervento e la sua localizzazione (vedi documentazione PGT)
Modalità e tempi
Le opere di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività sono immediatamente eseguibili ( 30 gg dopo la presentazione quelli di cui all’art. 23), resta la possibilità di iniziare i lavori (con apposita comunicazione) entro un anno dalla data di deposito della SCIA e 3 anni per concluderli.
Contributo di Costruzione
Ove la SCIA sia soggetta al pagamento del Contributo di Costruzione (costituito da Oneri di Urbanizzazione e Costi di Costruzione), si dovrà allegare il calcolo dell’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, nonché i relativi bollettini di versamento dell’intero importo prima dell’effettivo inizio dei lavori (salvo in caso di rateizzazione vedasi modalità).
Il Contributo di Costruzione deve essere versato su c/c n. 24292260 Intestato a: Comune di Como — Reparto Tecnico — Servizio Tesoreria — 22100 COMO. (vedi anche Diritti di Segreteria vari)
Validità
La SCIA ha validità per 3 anni (nel caso in cui l’attività venga iniziata immediatamente). Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente occorre consegnare ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del D.P.R.380/01.
Rinnovi
Per le opere non completate va ripresentata dopo i tre anni un’altra SCIA;
Per le opere di variante va ripresentata nuova SCIA, indicando gli interventi che si intende realizzare a modifica del progetto originario, la nuova SCIA non proroga i termini della fine lavori che resterà dopo 36 mesi dal primo inizio di attività.
Sanzioni
L’attività edilizia è soggetta al controllo ed alle sanzioni previste dalla D.P.R. 380/01 nonché all’art.19 della L.241/90.
Pertanto, chi procede all’esecuzione di opere di trasformazione edilizio-urbanistiche in assenza dei prescritti titoli edilizi (permesso di costruire, comunicazioni ai sensi dell’art.6 del D.P.R.380/01 o SCIA), o esegue opere in difformità dagli stessi, è passibile di pene pecuniarie e penali.
Regolamenti
Regolamento Edilizio del Comune di Como;
Titolo III del Regolamento di Igiene Locale di Como.
Principale normativa Nazionale e Regionale
D.P.R.380/01 http://www.bosettiegatti.eu/o_normedilizia.htm
D.Lgs.42/04 http://www.bosettiegatti.eu/o_normedilizia.htm
D.P.R. n. 31/17 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm
L.R. n. 12/05 http://www.bosettiegatti.eu/o_normedilizia.htm
L.R. n. 7/17 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2017_007_L.htm
Ultimo aggiornamento: 13 September 2017