Campo di applicazione
In qualità di Messo di Conciliazione l’Agente Notificatore provvede altresì a effettuare
pignoramenti (per es. pagamento canone RAI, Società Autostrade, ecc.): trascorso il termine di 30
giorni dalla notifica senza che il debitore abbia provveduto al pagamento delle somme dovute o
abbia prodotto opposizione, cui sia seguita la sospensione del procedimento coattivo, si darà corso
al pignoramento. Il pignoramento, regolato dal R.D. 639/10 sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, consiste nell’intimazione fatta dall’ufficiale procedente al debitore di
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati. Il
debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale procedente la somma per cui
si procede e l’importo delle spese con l’incarico di consegnarli al creditore (art. 494, 1° comma,
c.p.c.). Delle operazioni svolte viene redatto un processo verbale, nel quale si dà atto dell’i
ntimazione fatta al debitore e si descrivono le cose pignorate, dando infine le disposizioni per
conservarle.
La pratica viene tenuta in sospeso presso l’Ufficio Notificazioni dando la possibilità all’i
nteressato di pagare entro 10 giorni dalla redazione del verbale di pignoramento. Presentata la
ricevuta di pagamento all’Ufficio, il pignoramento viene annullato e si allega la fotocopia dell’a
vvenuto pagamento. La pratica così definita è rispedita al creditore interessato.
Qualora il debitore non portasse la ricevuta di pagamento o non estinguesse il debito, una
copia del verbale viene consegnata al Sindaco ed un’altra copia, unitamente alla richiesta di
esecuzione, viene restituita all’Ufficio creditore. Successivamente l’Ufficio creditore trasmetterà
la pratica all’Istituto Vendite Giudiziarie che, a sua volta, provvederà a far notificare, tramite
l’Ufficio Notificazioni, l’avviso d’asta.
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