Campo di applicazione
La cittadinanza italiana, può essere concessa su domanda dell'interessato da presentarsi tramite
la Prefettura, nei seguenti casi:
- al cittadino straniero o apolide, coniuge di cittadino italiano, quando, dopo il matrimonio,
risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla
data del matrimonio, se risiede all'estero, qualora al momento della adozione del decreto
ministeriale, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti alla
metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi
i casi vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio
della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle
dipendenze dello Stato;
- al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
Repubblica.
Altri casi:
- lo straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzione nello Stato sino al
compimento della maggiore età. Può altresì acquistare la cittadinanza italiana se, prima del
compimento del 19° anno di età, rende apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato civile del
comune di residenza (art. 4, comma 2, Legge 91/92);
- il cittadino straniero, diretto discendente di cittadino italiano emigrato all'estero, che non
abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, può, se residente in italia, presentare istanza
all'Ufficiale dello Stato civile per il riconoscimento del possesso della cittadinanza dalla
nascita (jure sanguinis).
La Legge n. 94/2009 ha introdotto un contributo pari a € 200 per le istanze di concessione
della cittadinanza e per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia.
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Responsabile del Settore
Dirigente De Rocchi Dott.ssa Domizia
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